Nota n. 10.814 - Con riferimento alla nota n. m_d.g.GDAP.05/03/2025.042168.U e a riguardo dell’oggetto, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, per ragioni di evidente urgenza, si auspicano opportune interlocuzioni che possano favorire una disposizione legislativa idonea a consentire la revisione del regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia, con procedure semplificate, mediante DPCM.
Nel merito dello schema trasmesso, si coglie con favore il recupero di un’ulteriore dirigenza generale nell’ambito del Dicastero della Giustizia e, particolarmente, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria da destinare a un autonomo provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, per le regioni Abruzzo e Molise, con sede a Pescara, per come peraltro ripetutamente richiesto da questa Organizzazione Sindacale.
Non v’è dubbio, infatti, che l’Amministrazione penitenziaria e, soprattutto, la politica debbano interrogarsi e correggersi in relazione alle presunte quanto improbabili misure di spending review introdotte negli anni passati e che hanno condotto alla dismissione di Direzioni generali centrali, Provveditorati regionali, Scuole di formazione, Istituti penitenziari (accorpati), etc., al fine di recuperarne – se non tutti – gran parte senza rinunciare, almeno in prospettiva, al ripristino dei Provveditorati soppressi facendo per lo più coincidere le circoscrizioni territoriali penitenziarie con le regioni geografiche.
A cascata, con decreto ministeriale successivo, anche in ragione del recupero di numerosi posti per dirigenti penitenziari, si dovrebbe restituire autonomia agli istituti penitenziari unificati negli anni scorsi di Alessandria, Ancona, Brescia, Civitavecchia e Reggio Calabria, nonché alle sezioni distaccate, solo per citarne alcune, di Altamura e Gorgona.
Per quanto attiene, invece, all’istituenda “Direzione generale delle Specialità e delle specializzazioni per il Corpo di polizia penitenziaria” (la cui denominazione non sembra aderente al dettato di cui all’art. 5-bis, D.Lgs. n. 146/2000, introdotto dall’art. 32, D.Lgs. n. 172/2019), si reputa per nulla esaustiva e scarsamente intellegibile la descrizione dell’“elaborazione dei programmi e degli atti di indirizzo, prevenzione e contrasto nelle materie di competenza della Direzione generale”, laddove, peraltro, queste ultime dovrebbero essere espressamente e indefettibilmente declinate. Si auspica pertanto si possa rivederne la stesura anche al fine di dettagliare meglio le specifiche competenze dirette.
Distinti saluti,