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     Ci è stata segnalata una inopportuna procedura adottata da codesta Direzione, consistente nell’omessa comunicazione al personale interessato della variazione dei turni di servizio in palese violazione dell’art. 8 punto 10 A.Q.N. che afferma“ i turni programmati non possono essere soggetti a variazione fatta eccezione per effettive  e motivate e per documentate necessità di carattere personale o familiare del dipendente. Nel primo caso il Comandante di Reparto informa tempestivamente, dando conferma per iscritto, il dipendente della variazione del turno e delle ragioni” e dell’art. 8 punto 10 P.I.R. il quale prevede che “le variazioni di servizio, dopo l’esposizione del foglio di servizio (mod. 14), dovranno essere comunicate formalmente al dipendente a cura dell’ufficio servizi”.

Ci viene rappresentata, inoltre, una sorta di censura che codesta Direzione eserciterebbe sulle richieste di cambio turno effettuati dai poliziotti, nonostante tale metodologia sia stato oggetto di una nota a firma dello scrivente che ribadiva l’illegalità della procedura de quo, infatti l’articolo 8 comma 10 statuisce relativamente alla variazione dei turni di servizio richieste dal dipendente: “Quando sia il dipendente a chiederne la variazione, il medesimo presenta istanza scritta al Comandante di Reparto. L’eventuale diniego, comunicato per iscritto, è circoscritto alle sole ipotesi dell’impossibilità di assicurare il cambio”!

Si chiede, pertanto, il rispetto delle norme pattizie suindicate.

Cordialmente.

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