Esimio Presidente,
Con nota del 30/12/2009 , n. 481307, la S.V. ha comunicato alle varie strutture ed articolazioni dell’Amministrazione di aver rivalutato le disposizioni contenute nelle circolari del 22 Giugno 2007 e 27 giugno 2008 in quanto avrebbero “suscitato dubbi e conflittualità in sede applicativa”. Conseguentemente ha diramato precise direttive sulle modalità di calcolo del lavoro straordinario settimanale che sostanzialmente si contrappongono, annullandoli, ai contenuti delle precedenti circolari già richiamate.
La mutata interpretazione autorevolmente da Lei comunicata , quindi, dovrebbe chiarire definitivamente le modalità di calcolo del lavoro straordinario.
In verità,a nostro avviso, i dubbi interpretativi restano quasi del tutto insoluti.
La S.V. nella nota del 30 dicembre u.s. sostiene che “ Verrà considerato straordinario e come tale retribuito l’eccedenza di orario oltre quello ordinario di servizio”.
Su questo, in premessa, ci pare necessario sottolineare che la Polizia Penitenziaria ha l’obbligo normativo di espletare 36 ore di lavoro settimanale e deve fruire di uno o due riposi settimanali (dipende dall’articolazione dell’orario di lavoro) così come giova rammentare che la programmazione del servizio deve essere effettuata su base mensile .
Sulla nuova interpretazione da Ella comunicata nulla si ha da eccepire quando,e se, ricorrano due condizioni imprescindibili ovvero :
1) la programmazione mensile
2) la fruizione del riposo settimanale.
Nel caso contrario, ovvero in mancanza delle predette condizioni , la questione rimane immutata.
A supporto del nostro convincimento che i dubbi non siano stati per nulla chiariti vogliamo riferirci ad due ipotesi , purtroppo, molto ricorrenti nell’ordinaria quotidianità dei servizi.
a) la programmazione del servizio non è garantita e al dipendente, che svolge turni su tre quadranti, nella settimana di riferimento non viene assicurato il riposo settimanale . Ne sovviene che il dipendente avrà effettuato sette turni di otto ore pari a 56 ore settimanali;
b) la programmazione è garantita e il riposo settimanale dapprima programmato viene revocato e non concesso nella medesima settimana. In tal caso si realizzano, di fatto, le medesime condizioni di cui al punto A.
E’ evidente come anche la sua rielaborazione interpretativa lasci inevasi i frequenti quesiti, quindi i dubbi, più volte espressi dalla varie articolazioni. In considerazione della particolarità della materia che ha dirette conseguenze sulle economie dei dipendenti si chiede voler integrare le Sue precedenti comunicazioni con ulteriori direttive propedeutiche a chiarire quanto richiesto.
In attesa dei richiesti chiarimenti di cui sopra , si ritiene dover sollecitare ulteriori direttive anche sull’attribuzione dell’indennità di 8 euro che , a nostro avviso, deve essere erogata anche in presenza delle condizioni di cui al punto A , in quanto la mancata programmazione del riposo settimanale deve essere considerata, a tutti gli effetti, una soppressione dello stesso.
Per quanto sopra siamo a chiedere alla S.V. di ribadire in maniera inequivoca, netta, chiara, ultimativa (anche mediante l’esercizio del potere di verifica e di controllo) che la programmazione mensile del servizio e del riposo settimanale sono elementi imprescindibili che ogni Dirigente deve scrupolosamente garantire.
Analogamente si vorrà richiamare l’attenzione dei Dirigenti come la mancata concessione del riposo settimanale (fatta salva la volontà del dipendente di accumulare) costituisca una grave violazione dei diritti soggettivi e pertanto potrà giustificarsi solo ed esclusivamente per particolari, motivate, esigenze di servizio. Ne discende che nei casi in cui al dipendente non venga garantito il riposo settimanale ( o venga revocato in assenza delle “particolari, motivate , esigenze di servizio” ) il calcolo dello straordinario, per la settimana di riferimento, non potrà che essere effettuato per tutte le ore disposte in eccedenza alle 36 settimanali.
In attesa di gradito riscontro,
molti cordiali saluti.