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Nota congiunta Ill.me Autorità,Ill.me Autorità,come noto l’emanazione della circolare n. prot. 29384 del 24 giugno 2021 avente ad oggetto la vexataquaestio della sostituzione dei Dirigenti presso i CGM e gli UIEPE, nonché quella del 13.05.2021sulla sostituzione dei Comandanti dei nuclei UIEPE, ha generato tra i dirigenti di Polizia Penitenziariain servizio presso i C.G.M. una certa insoddisfazione. A ciò si aggiunge il contenuto di alcune noteemanate dal DGMC, a nostro parere decisamente non ancorate alla realtà normativa e alle nuoveprospettive dettate, per il ruolo dirigenziale, dal Riordino delle forze di Polizia.Infatti, non può sottacersi che il Dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, allo stato, è l’unica figuradirigenziale, eccezion fatta ovviamente per il Direttore del Centro, che opera nei Centri per laGiustizia Minorile.

La vexata quaestio dovrebbe trovare la sua naturale soluzione già in considerazione di tale unicità edelle connaturate competenze dirigenziali che, ex lege, in un contesto normo-funzionale, dovrebberoessere riconosciute ad un dirigente qual’è il Direttore dell’Area IV, Sicurezza e Servizi di PoliziaPenitenziaria.Non a caso, infatti, il D. Lgs. n. 172/2019 (cd 2° correttivo al Riordino delle Carriere delle Forze diPolizia), modificando l’art. 6 del Decreto legislativo n. 146/2000, ha previsto espressamente che agliappartenenti alla carriera dei funzionari con qualifica di Primo Dirigente, tra gli altri compiti, èconferito anche l’incarico di Direttore dell'Area Sicurezza dei Centri per la Giustizia Minorile.In virtù di ciò, dunque, non si capisce come si possa asserire che in caso di assenza del Dirigente delCentro per la Giustizia Minorile il Dirigente Direttore dell’Area IV debba essere subordinato ad unFunzionario chiamato a sostituire il Direttore del CGM!Per svolgere tale compito, allora, sarebbe bastato prevedere l’assegnazione, sempre in base a quantoprevisto dall’art. 6 suddetto, di un Commissario o, al massimo, di un Commissario Capo.Il P.C.D. del 14 novembre 2018, istitutivo dell’Area di Sicurezza presso i Centri per la giustiziaminorile e il D.M. del 20 novembre 2019, concernente l’individuazione dei Centri per la giustiziaminorile e Servizi minorili, sono altre fonti dalle quali si evincono, seppur in maniera non univoca, icompiti e l’autonomia del Direttore dell’Area Sicurezza. Una lettura attenta, soprattutto del decretoistitutivo dell’Area Sicurezza, rende appieno l’idea delle vastissime competenze assegnate all’Area eal Direttore della stessa. Basti pensare solamente a quanto previsto all’art. 2 punto n. 4 “trattazionedegli affari generali del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio pressole strutture minorili dipendenti dal Centro” che, in concreto, significa gestire distacchi e dirittisoggettivi vari, ossia la vita delle persone, oppure al punto 1 “assicura il coordinamento dell'impiegodelle risorse umane e tecniche destinate, in casi di particolare urgenza, a far fronte a fatti o situazionipregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza delle strutture dei servizi minorili dipendenti dal Centro”,o al punto 7 “monitora la gestione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria nei Serviziminorili dipendenti”. Infine, ma certo non per importanza, vedasi quanto previsto all’art. 3, punto 1,laddove è previsto che “si avvale, per lo svolgimento dei servizi istituzionali assegnati al Corpo diPolizia Penitenziaria, della collaborazione e dell’intervento diretto dei Comandanti dei Reparti diPolizia Penitenziaria delle strutture minorili dipendenti dal Centro”. Sono tutte disposizionipregnanti che danno evidentemente conto della delicatezza, della vastità e delle responsabilità in capoal Direttore dell’Area Sicurezza che ha una chiara valenza regionale (in alcuni casi anche extraregionale).

Pertanto, considerato che da una lettura attenta del citato articolo 6, comma 5, del D. Lgs n. 146/2000,così come modificato dall’art. 32, comma 1, lett. C, punto 5 del D. Lgs n. 172 del 27/12/2019, sievince che ai Dirigenti di Polizia Penitenziaria è conferito l’incarico, tra gli altri, “di vice direttoredegli uffici dell’amministrazione penitenziaria e dell’amministrazione per la giustizia minorile e dicomunità non sede di incarico superiore”, non è pleonastico, alla luce di tale previsione che avvaloraquanto finora sostenuto sulla rilevanza dell’incarico di Direttore dell’Area Sicurezza, sostenere lanecessità che si dettagli l’autonomia del Direttore dell’Area Sicurezza, sia in presenza delDirigente Direttore del Centro, sia a fortiori in caso di sua assenza, arrivando anche ad ipotizzarein quali casi e con quali competenze assicurare l’eventuale breve sostituzione del Direttore del C.G.M.nell’ipotesi di assenza da parte del Dirigente Direttore dell’Area IV.Infatti, i Centri per la Giustizia Minorile costituiscono organi periferici di livello dirigenziale nongenerale del Ministero, disciplinati dall’articolo 7 del D. Lgs 28 luglio 1989, n. 272 e dall’articolo 1,comma 5, del D. Lgs 21 maggio 2000, n. 146 e successive modificazioni; pertanto, paragonabili agliUffici dei PRAP non di incarico superiore.Dal punto di vista normativo, quindi, ad avviso delle scriventi OO.SS., se è legislativamente previstoche un Dirigente di Polizia Penitenziaria venga nominato Vice Direttore dell’Ufficio Affari generali,personale e formazione del PRAP, non si comprende perchè un Primo Dirigente di PoliziaPenitenziaria non possa essere reso responsabile ed avere una adeguata autonomia funzionale nellegestione delle materie ad esso demandate, arrivando anche ad ipotizzare la possibilità di nominaretali Dirigenti Vice Direttore dei CGM.A ben vedere, l’Area Sicurezza racchiude, nell’ambito dei servizi minorili, tutte le competenze degliUffici Sicurezza e Traduzioni e degli Uffici Personale e Formazione (per il Corpo di PoliziaPenitenziaria) dei PRAP. In virtù, dunque, delle funzioni attribuite dalla legge ai Dirigenti del Corpo,l’Amministrazione non può sostenere che una vice-direzione dei CGM non sia compatibile con lefunzioni del Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria.In definitiva, con particolare riferimento alle competenze dei Dirigenti del Corpo impiegati presso iCentri per la Giustizia Minorile e presso il DGMC, si auspica l’adozione di una circolare esplicativao, ancor meglio, una adeguata modifica del P.C.D. del 14 novembre 2018 istitutivo dell’AreaSicurezza, prevedendo in primis il generale potere di firma degli atti di competenza salvo quelliche, eccedendo le ordinarie competenze, debbano essere rimesse all’apprezzamento delDirettore.In caso di assenza dello stesso, a prescindere dalla valutazione sull’attribuzione o meno della vicedirezione ai Dirigenti Pol. Pen, queste OO.SS. ritengono che sia opportuno e necessario precisareche le prerogative del Direttore dell’Area Sicurezza non potranno essere pregiudicate in caso disostituzione del Direttore del Centro, continuando dunque ad operare con la dovuta autonomiacirca l’attribuzione delle materie di competenza dell’Area IV, fatti salvi i casi in cui, perparticolare rilevanza, dovranno essere rimessi all’attenzione del titolare della sede al suo rientro.Si resta in attesa di cortese urgente e positivo riscontro, significando che, in caso contrario, le scriventiOrganizzazioni Sindacali avvieranno ogni iniziativa consentita dalla legge.

Leggi qui il riscontro

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