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Ultim'Ora - Dopo 8 mesi di trattative, iniziate il 24 aprile scorso, alla presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, degli altri Ministri interessati (Nordio, Piantedosi, Crosetto, Giorgetti), e dei vertici delle Amministrazioni, è stata sottoscritta nel primo pomeriggio l’intesa sull’Accordo contrattuale relativo al triennio 2022-2024 per il personale non dirigente del Comparto Sicurezza.

         Ora inizierà l’iter che culminerà con la pubblicazione dei Decreti del Presidente della Repubblica di recepimento dell’Accordo, prevedibilmente fra qualche mese, e solo dopo si concretizzeranno gli effetti in busta paga con il riconoscimento delle (poche) somme arretrate.

         Per la UILPA Polizia Penitenziaria rimane tutta l’insoddisfazione che è stata manifestata sin dall’inizio della discussione e argomentata approfonditamente durante il negoziato in sede tecnica. Ciò non solo per le insufficienti risorse economiche stanziate e che a fronte di una perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni del 16% consentiranno un recupero di solo il 6%, ma anche perché è mancato il confronto politico su alcuni temi dirimenti. Circostanza che ha di fatto compromesso la compiuta trattazione della parte normativa.

         Basti pensare alle penalizzazioni per il Corpo di polizia penitenziaria, che continua ad avere riconosciuti “aumenti”  (in realtà adeguamenti parziali alla perdita del potere d’acquisto e, pertanto, diminuzioni) retributivi inferiori rispetto a tutti gli altri operatori del Comparto, fatta eccezione per l’Esercito (nel quale però sono ricompresi i volontari in ferma) o al lavoro straordinario, che non solo continuerà a essere pagato (quando pagato) meno del lavoro ordinario, ma la cui irrisoria indicizzazione continua a gravare sulle somme destinate al rinnovo contrattuale (si tolgono i soldi dallo stipendio e si paga lo straordinario).

         Così come continuerà a non esserci limite alla durata della giornata di lavoro, a non essere previsto un intervallo minimo fra un turno di servizio e il successivo, a non essere compiutamente disciplinata la fruizione dei riposi e delle ferie (diversamente da quanto previsto per legge per la generalità dei lavoratori).

         La UILPA PP, non senza travaglio interno, ha dunque deciso di sottoscrivere l’Accordo non per una condivisione di merito, ma per senso di responsabilità verso gli operatori atteso che non farlo, in ragione del vigente modello di relazioni sindacali, avrebbe impedito la partecipazione agli ulteriori livelli di confronto in sede centrale e periferica.

         Per una più particolareggiata illustrazione delle maggiori ragioni d’insoddisfazione si rimanda alla dichiarazione a verbale che ha accompagnato la firma (leggi qui).

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         Queste le principali novità dell’Accordo:

  • Aumenti sulla parte fissa della retribuzione: (leggi qui);
  • Insignificante indicizzazione del lavoro straordinario (es.: per un Agente, +1,08€ sul feriale diurno)
  • Aumento indennità di specificità (sezione, matricola, NTP): da 1,50€ a 4,20€ per turno di servizio;
  • Istituzione indennità per conduttori cinofili: 50€ mensili;
  • Indennità per negoziatori: 50€ mensili;
  • Indennità di responsabilità per i Comandanti di reparto (non dirigenti): 100€ mensili;
  • Estensione della casistica per la fruizione del congedo e dei riposi solidali;
  • Esonero dal turno notturno per le situazioni monoparentali o in caso di affidamento fino al quattordicesimo anno d’età del figlio;
  • Esonero dal servizio notturno per la madre o il padre di figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall’ufficio medico legale dell’ASL o da struttura convenzionata, in attesa del riconoscimento delle agevolazioni di cui alla legge n. 104/92;
  • Facoltà di scegliere se fruire del congedo parentale imputandolo al congedo straordinario (con retribuzione piena) o fruendo delle possibilità di cui al 1° comma, art. 34, D.Lgs. n. 151/2001 (riduzione dello stipendio, ma con conservazione del congedo straordinario);
  • I periodi di astensione dal lavoro per malattia del figlio d’età non superiore ai 3 anni (5 giorni annui per ciascun genitore) o di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (5 giorni annui alternativamente fra i genitori) non riducono il congedo ordinario spettante né l’importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell’anzianità di servizio.

Per ulteriori approfondimenti, si invita a partecipare alla diretta Facebook che il Segretario Generale, Gennarino De Fazio, terrà sulla pagina della UILPA Polizia Penitenziaria domenica 22 dicembre dalle ore 11.30

Leggi qui l'Ipotesi di Accordo sottoscritto -

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