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Nota n. 9815 - Si è appreso che agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria autorizzati a prestare servizio con articolazione dell’orario di lavoro contrattuale su cinque giorni settimanali, nei casi di impiego per esigenze di servizio nella giornata “non lavorativa”, verrebbe imposta la fruizione del riposo compensativo in periodo successivo, in luogo della retribuzione del lavoro straordinario.  Quanto sopra, peraltro, avverrebbe anche per via di un settaggio dell’applicativo GUS-Web attraverso il quale, almeno apparentemente, si tenderebbe a equiparare in tutto e per tutto sotto il profilo giuridico la giornata non lavorativa che deriva dalla distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni settimanali con il riposo settimanale.  

Non essendovi alcun dubbio, al contrario, sull’assolutamente diversa qualificazione giuridica dei due pur per certi versi assimilabili istituti, il secondo peraltro di caratura costituzionale, e a mente del dettato del comma 12, art. 10, ANQ del 24 marzo 2004 (“le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell’assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento in busta paga”), la prassi in parola appare del tutto illegittima e arbitraria, restando peraltro impregiudicata la facoltà (ma non l’obbligo) del dipendente di chiedere la programmazione di un riposo compensativo nel giorno da egli indicato (commi 1 e 2, art. 11, ANQ).  

Per quanto accennato, si prega la S.V. di voler impartire con cortese urgenza necessarie direttive chiarificatrici della materia e a garanzia del diritto alla retribuzione del lavoro straordinario.

Nell’attesa, molti cordiali saluti.

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