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Con nota n. 0397970 del 02 dicembre 2016, la S.V. ha dettato disposizioni per la riscossione degli oneri di cui in oggetto anche nei confronti degli appartenenti al Corpo assegnatari in via continuativa di alloggi collettivi di servizio. Con ciò, l’assegnazione degli alloggi è stata subordinata all’autorizzazione preventiva all’Amministrazione, da parte degli interessati, a trattenere il dovuto sullo stipendio mensile.
Ciò si è di fatto tramutato in un ulteriore vincolo per gli operatori, che già si sentono in qualche misura“vessati” dall’obbligo di dover corrispondere degli oneri per poter pernottare in
caserma, e che dunque lo vivono come una costrizione aggiuntiva e ingiustificata laddove vogliano ricorrere ad altre modalità di pagamento.
Ciò che più rileva, tuttavia, è che la previsione di cui si discute sta determinando anche che talune Direzioni trattengano dallo stipendio somme per oneri arretrati di cui non sarebbe stata
ancora acclarata l’esigibilità in ragione di contenziosi in atto, come – solo per citare un esempio – per il caso della CC di Roma “Regina Coeli” .
Si prega pertanto la S.V. di voler riconsiderare la materia disponendo che la trattenuta diretta sulla stipendio possa essere solo una delle modalità per il pagamento del dovuto e, soprattutto, che l’autorizzazione comunque accordata per la corresponsione degli oneri mensili non possa essere utilizzata per il recupero di somme arretrate, ancor più se risalenti a periodi anteriori
alla data di rilascio e di decorrenza della medesima. Nell’attesa di un urgentissimo riscontro, cordiali saluti.

(nota UILPA PP n. 8531)

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