Com’è noto, sin dal lontano 7 marzo 2000 l’allora Ufficio centrale del personale del DAP e le Organizzazioni Sindacali rappresentative degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria raggiunsero un Accordo sui criteri da osservare per la concessione dei periodi di assegnazione temporanea a sede di servizio diversa da quella effettiva ex art. 7, DPR n. 254/1999.
Tale Accordo non è stato mai disdettato dalle Parti ed esplica, pertanto, ancora pienamente i suoi effetti. Prova ne siano i richiami in alcune note della Sua Direzione generale e dei Provveditorati regionali, specie laddove si debbano riscontrare negativamente le istanze prodotte dagli interessati in ragione del raggiungimento della percentuale massima pattuita per la mobilità nazionale e provveditoriale.
Stessi piglio e solerzia, tuttavia, non si rinvengono invece nell’adempimento ad altra e più qualificante prescrizione dell’Accordo di cui si discute e, segnatamente, a quella che vorrebbe che venisse trimestralmente trasmesso alle OO.SS. “l’elenco del personale temporaneamente destinato ad altra sede, ai sensi dell’art. 7 del citato accordo (DPR n. 254/99, nda), con l’indicazione della sede di assegnazione nonché della data di inizio e di scadenza del provvedimento”.
Tanto premesso, in adesione ai contenuti all’Accordo più volte citato, nonché a elementari principi di trasparenza, si invita la S.V. a voler cortesemente disporre la trasmissione alle OO.SS. rappresentative dell’elenco di cui al capoverso che precede con la cadenza prevista.
Nell’attesa, molti cordiali saluti.
Nostra nota 8521