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Nota n. 8404 del 10 gennaio 2017 - Oggetto: Personale del Corpo di polizia penitenziaria.Disciplina del congedo parentale per parto plurimo. – Art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, art. 21, DPR n. 164/02, ed art. 15, DPR n. 170/2007. Già con nota n. 7600 del 28 aprile 2014 (che si allega in copia) questa Organizzazione Sindacale aveva richiesto una riconsiderazione delle direttive impartite con lettera circolare n. 0337271-2010 del 13 agosto 2010 dell’allora DGPF del DAP in ordine all’applicazione della normativa di cui oggetto nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (e degli Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia).
Con essa, difatti, è stato prescritto che il trattamento economico di favore connesso alla facoltà di fruire del congedo straordinario e stabilito dal 1° comma dell’art. 21, DPR 18 giugno 2002, n. 164 – integralmente ripreso dal 1° comma, art. 15, DPR 11 settembre 2007, n. 170 –, nel caso di parto gemellare o plurigemellare debba intendersi circoscritto al periodo massimo di 45 giorni nel triennio come nel caso di parto singolo. Questa O.S. aveva tuttavia evidenziato che sulla materia era intervenuta giurisprudenza di segno contrario di diversi TTAARR (cfr., ex plurimis, TAR Lazio, sez. I Q., sent. n. 08168 del 09 settembre 2013) che, pure annullando sul punto la lettera circolare sopra richiamata, ha affermato che il limite di 45 giorni di congedo straordinario nel triennio in caso di parto plurimo debba intendersi moltiplicato per il numero dei gemelli.
Peraltro il tal senso aveva disposto, sin dal 2004, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane per gli operatori della Polizia di Stato (cfr. direttiva n. 333-A/9807.F.6.2 del 23 gennaio 2004).
Nonostante ciò, e a dispetto dell’orientamento giurisprudenziale che pare ormai consolidato, le disposizioni impartite con la lettera circolare dianzi citata non sono state riviste e la disciplina di cui si discute continua ad essere applicata in senso restrittivo nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.
Per quanto esposto, anche al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli operatori della Polizia penitenziaria nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato, si prega la S.V. di voler procedere con cortese urgenza a una ricognizione della materia che consenta la rivisitazione in senso estensivo delle citate direttive, ovvero di avviare le procedure di cui all’art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 195/1995 e succ. modd. Nell’attesa, molti cordiali saluti. f.to Segretario Generale Angelo Urso.

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