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Nota n. 10.554 -  Con riferimento alla materia di cui in oggetto, riscontrando lo specifico invito della S.V., si riportano le principali osservazioni della UILPA Polizia Penitenziaria (da intendersi sia per l’Autonoma area negoziale dei dirigenti, sia per il personale non dirigente).

         Prioritariamente, come già rappresentato in passato, per questa Organizzazione Sindacale, pena profili di illegittimità, non potrebbero e non dovrebbero trovare alcuno spazio nel sistema di valutazione e ancor più negli scrutini finalizzati alla progressione in carriera tutti quegli incarichi e funzioni preclusi, per disposizioni di legge o interne, ai rappresentanti sindacali.

         Ci si riferisce, solo per fare alcuni esempi, all’incarico di componente di consiglio di disciplina, di funzionario istruttore, di componente di commissione concorsuale, etc.

         In ipotesi contraria, palesemente, si perpetuerebbe un’illegittima quanto odiosa discriminazione nei confronti dei dirigenti sindacali, tanto da configurarsi anche, a parere di chi scrive, una condotta perseguibile ex art. 28, legge n. 300/1970.

         Si richiede, pertanto, di espungere dal provvedimento ogni riferimento a tali incarichi e funzioni.

         A riguardo della Categoria I, Giudizi di valutazione, si reputa incoerente e contraddittoria l’attribuzione di punti 8,70 al giudizio di 111 in raffronto con gli 8,90 riconosciuti a giudizio 112 (scarto di 0,20), non solo in relazione alle analoghe previsioni sui rapporti informativi (fattispecie che precede), ma soprattutto paragonandoli agli 8,60 punti, con scarto di 0,10, attribuiti al giudizio di 110 che si colloca nella successiva fascia “Conforme” rispetto alla “Pienamente conforme”. In altre parole, si ha un maggiore scarto nell’ultima posizione (da 112 a 111) nell’ambito del giudizio nella fascia di “Pienamente conforme” che non passando da quest’ultima a quella deteriore “Conforme”. 

         Si chiedono pertanto le opportune revisioni.

         Infine, si evidenzia nuovamente l’incongruenza e l’illegittimità della pratica di valutare singolarmente gli incarichi attribuiti nell’ambito dei Reparti del Corpo di polizia penitenziaria degli istituti penitenziari accorpati, laddove il livello di rilevanza della sede dirigenziale non generale è stato definito considerando le sedi unitarie.

         Cordiali saluti,

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