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Nota del Coordinamento regionale dell'Emiglia Romagna al PRAP di Bologna.

Signor Provveditore, in questi giorni, presso gli istituti del distretto ed in particolar modo presso la Casa Circondariale di Bologna e Modena, si stanno notificando rapporti disciplinari, al Personale di Polizia Penitenziaria, per errata comunicazione dello stato di malattia dipendente da causa di servizio.

 

In sostanza si vieta la comunicazione di tale stato di malattia se non si è ancora in possesso di certificazione medica, come nel caso di Bologna, in base ad un vecchio avviso di servizio della Direzione di Bologna del 06/06/2012 che ad ogni buon fine si allega

Orbene questa O.S. ritiene che il predetto modus operandi mal si concilia con le disposizioni di cui all’art’art. 55 septies del cd “decreto Brunetta”.

Con l’entrata in vigore della norma di cui trattasi il datore di lavoro ha diritto a richiedere il servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti sin dal primo giorno di malattia se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative e, poiché l’avviso di servizio impone al personale di non comunicare l’eventuale correlazione tra l’assenza e la causa di servizio, ne scaturisce che l’eventuale invio del controllo fiscale non produrrebbe nessun effetto e risulterebbe inutile oltre che dispendiosa qualora il dipendente recatosi dal medico nella stessa giornata oppure entro le 24 h successive (cfr lettera circolare del PRAP Bologna nr. 41395 del 08/11/2006) certifichi la correlazione dell’assenza alla causa di servizio riconosciuta.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con Lettera Circolare 56340 del 21/11/2011 richiamando il comma 5 dell’art. 55 septies riporta testualmente “Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo”.

Dall’avviso di servizio si desume che o degli oneri connessi all’effettuazione della visita queste Direzioni non ne tengono conto in alcun modo (da tutto cio’ potrebbe scaturire un rilievo da parte della Corte dei Conti) o non viene tenuto in considerazione l’obbligo di inviare sin dal primo giorno d’assenza la visita fiscale proprio per combattere l’assenteismo.

A nostro avviso è un preciso dovere in capo al dipendente, al momento della comunicazione dello stato di malattia far presente, anche in anticipo, che il proprio stato di malattia sia riconducibile ad una delle casistiche per le quali è esclusa la visita fiscale poichè solo in questo modo l’Amministrazione potrà contenere ed evitare una spesa per una visita di controllo inutile.

Per quanto sopra si chiede di conoscere le motivazioni, a codesto Superiore Ufficio, di numerosi rapporti disciplinari a carico di dipendenti che, all’atto della comunicazione dello stato di malattia, hanno comunicato la dipendenza da causa di servizio certificata dal proprio medico nelle successive 24 ore

 

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