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Revisione regole trasferimenti - Ascolta l'intervento della UIL

         Si è tenuta stamani al DAP la prima riunione fra Amministrazione e OO.SS. per la revisione del PCD che disciplina le regole per la mobilità degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (esclusa la Carriera dei funzionari)

         All’incontro, presieduto dal DGPR Parisi, ha partecipato anche il suo omologo del DGMC Starita, nonché altri dirigenti dei due dipartimenti.

         In apertura, l’Amministrazione ha integrato la proposta originaria, con alcune ipotesi finalizzate a disciplinare la mobilità orinaria anche nell’ambito degli Istituti penali per minorenni, nonché fra DAP e DGMC (istituti) e viceversa.

         Inoltre, ha invitato la OO.SS. ad esporre le rispettive richieste prioritarie, nell’ambito della discussione generale, rimandando l’esame particolare dell’articolato ad una prossima riunione.

         Muovendo dalla bozza proposta dall’Amministrazione (disponibile online), la UILPA PP ha preliminarmente sollecitato una riflessione circa l’eventuale opportunità di ricomprendere nel PCD anche la disciplina degli operatori appartenenti alla carriera dei funzionari, ma non dirigenti.

         Questo sulla duplice considerazione dell’appartenenza di questi ultimi al comparto negoziale e, soprattutto, della diversa disciplina prevedibile per l’assegnazione ai posti di funzione dirigenziali, la cui individuazione dovrebbe essere effettuata con DM.

         Nel merito dell’articolato, la UILPA PP, in estrema sintesi, aderendo alla richiesta dell’Amministrazione fra le più importanti, ha formulato le seguenti osservazioni e richieste:

Art. 3 – (Presentazione della domanda di trasferimento)

  • Dovrà essere possibile proporre istanza di trasferimento anche per le sedi in cui non si registrano vacanze (si potrebbero creare successivamente anche per effetto del piano di mobilità);
  • Se il PCD disciplina esclusivamente la mobilità per gli Istituti penitenziari per adulti, le stesse regole non potranno essere estese, a discrezione dell’Amministrazione, anche alla mobilità per le sedi del DGMC, come avvenuto nel recente passato, riservandosi peraltro di analizzare le proposte formulate dal DGMC nel corso della riunione;
  • Dovrà essere possibile produrre istanza di trasferimento anche a mezzo PEC e lettera raccomandata (in quest’ultima circostanza, per la verifica dei termini di presentazione, deve far fede il timbro postale);
  • Deve essere resa possibile la conferma della scheda informatizzata individuale anche agli operatori assenti dal servizio (si pensi a eventuali degenti presso strutture sanitarie, etc.);

Art. 4 – (Legittimazione)

  • Vanno ammessi a concorrere al trasferimento anche coloro che hanno il vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione dettato dal bando di concorso, ma vanno collocati in coda rispetto agli altri nelle graduatorie (ciò li garantirà rispetto alle prime assegnazioni dei nuovi assunti);

Art. 8 – (Anzianità e lodevole servizio)

  • Non devono avere effetti sui trasferimenti (dunque non debbono produrre punteggio) i giudizi complessivi e le ricompense (questo, per una serie di considerazioni: ritardi con i quali vengono formulati i giudizi e decisi i conseguenti ricorsi e riconosciute le ricompense; diverso metro di valutazione secondo la sede e l’incarico; si premierebbe più volte lo stesso episodio, atteso che inevitabilmente la ricompensa influisce anche sul giudizio; si modificherebbero di molto, fino a stravolgerle, le regole sinora osservate, con gravi ripercussioni sui più anziani; si finirebbe per avere gli operatori con i migliori giudizi e le massime ricompense delle sedi più ambite, destinando alle altre i restanti appartenenti al Corpo; etc.);

Art. 9 – (Servizio presso sedi disagiate)

  • Fermo restando che le sedi disagiate vanno univocamente individuate con apposito decreto da applicarsi in ogni ambito (mobilità, FESI, mensa gratuita, caserma gratuita, etc.), vanno in esse ricomprese (anche per il futuro) Pianosa e Gorgona;
  • Sarebbe comunque il caso di riflettere su una possibile differenziazione del punteggio da riconoscere in ragione dell’effettivo disagio che comporti l’operare in ciascuna sede;
  • Agli operatori del GOM (in aderenza al vigente DM) deve essere riconosciuto 1 punto (e non 4) per ogni anno di permanenza consecutiva dopo il quarto e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza consecutiva dopo l’ottavo (e non la facoltà di “scegliere” la sede in un qualsiasi regione); Non solo, ma ciò dovrà avvenire solo a decorrere da quando verrà data compiuta attuazione al DM del 28 luglio 2017 e non fino a quando si continuerà a operare, illegittimamente, in deroga rispetto ad esso.
  • Non deve essere previsto alcun punteggio aggiuntivo per coloro che vengono assegnati in Calabria; mentre se si dovesse applicare il principio del punteggio aggiuntivo per coloro che (non essendo sardi) vengo assegnati in Sardegna, questo dovrebbe valere anche per gli isolani che vengano assegnati in altra regione;

Art. 10 – (Effettività del servizio)

  • L’effettività del servizio (presenza materiale nella sede) deve essere richiesta solo per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto per l’operare in sede disagiata; negli altri casi (anzianità, etc.) deve essere sempre attribuito il punteggio stabilito, anche in caso di periodi di distacco ex art. 7, DPR 254/99, etc.

Art. 11 – (Condizioni di famiglia)

  • Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai figli, etc., deve essere riconosciuto anche quando la provincia di residenza sia geograficamente contigua a quella in cui è ricompresa la sede richiesta, ma ricadente in altra regione;
  • Per separati e divorziati va riconosciuto un punteggio aggiuntivo in caso di richiesta di ricongiungimento a figli minori con affidamento esclusivo o collocamento presso di sé;
  • Il punteggio per coloro che assistano parenti riconosciuti disabili ex art. 3, c. 3, legge 104/92, va riconosciuto anche per gli affini (non solo parenti) e per l’assegnazione alla sede più vicina a quella della persona da assistere indipendentemente dalla distanza (l’Amministrazione pone ingiustificatamente il vincolo di 90 Km massimi);
  • Per i trasferiti (provvisoriamente) ex legge 104/92 dovrà essere previsto il trasferimento definitivo (senza rischio di rientro in sede al venir meno dei presupposti che avevano originato il trasferimento stesso) dopo che sia decorso un congruo periodo; in alternativa dovrà essere consentito loro di partecipare agli interpelli per la mobilità ordinaria venendo virtualmente considerati, ai fini della determinazione del punteggio, nella sede di provenienza (in modo da totalizzare tutti i punti, compresi quelli di cui all’alinea precedente, e avere buone possibilità di ottenere il trasferimento definitivo nella sede in cui già si è assegnati ex legge 104/92);

Art. 12 – (Soppressione sede di servizio)

  • Necessità di regole omogenee per tutti i “perdenti sede” in qualunque sede (anche extramoenia);
  • Diritto ad essere trasferito alla sede dell’Amministrazione più vicina (anche PRAP, Scuola, Etc.);
  • Eliminare il punto 4 dell’art. 12 della bozza (contrasta con le altre previsioni dello stesso articolo).

       L’Amministrazione ha preso nota delle osservazioni delle OO.SS., impegnandosi a predisporre un nuovo articolato e a convocare una seconda riunione a stretto giro.

       L’audio del principale intervento UIL è disponibile online.

 

       A margine dell’incontro, si è appreso che le graduatorie provvisorie relative all’interpello ordinario anno 2019 sono in corso di compilazione e che se ne prevede la pubblicazione nel corso del mese di luglio.

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