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Scarica qui il comunciato in pdf - Nel corso del Consiglio dei Ministri del 21 u.s. è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo che apporterà i correttivi al c.d. “riordino della carriere” delle Forze di Polizia.

         Non abbiamo ancora conferme circa l’ufficialità del testo a nostra disposizione (che è stato da alcuni anche diffuso sul web), pertanto con tutta la cautela e le riserve del caso, al solo fine di rendere meglio intelligibili le principali novità che dovrebbero interessare il Corpo di polizia penitenziaria e i suoi appartenenti, riportiamo le innovazioni più importanti che – lo ribadiamo – potranno essere definitivamente confermate solo quando verremo in possesso del testo ufficiale.

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL CORPO

  • Viene rimodellata l’organizzazione del Corpo e ne vengono ampliati i compiti istituzionali con la previsione specifica dell’impiego in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai compiti d’istituto;
  • Si prevede che il Corpo di polizia penitenziaria garantisca l’ordine e la tutela della sicurezza all’interno, oltre che degli istituti penitenziari, anche delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro;
  • Viene altresì sancito che il Corpo di polizia penitenziaria collabori con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza e assista il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell’ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonché delle Procure generali presso le Corti di appello;
  • Vengono operati diversi interventi di correzione e coordinamento del testo (drafting) normativo al fine di renderlo più aderente alle varie modifiche e integrazioni che nel tempo lo hanno interessato;
  • Vengono modificate alcune disposizioni afferenti alla composizione dei consigli di disciplina, alla struttura delle commissioni esaminatrici dei concorsi, alle visite mediche di assunzione (fra l’altro, saranno richieste le prove fisiche e i giudizi saranno definitivi) anche con riferimento alla presenza di tatuaggi;
  • Viene aumentata di 620 unità (68 donne e 552 uomini) la dotazione organica del ruolo degli Agenti e degli Assistenti;
  • Viene rimodulata la dotazione organica della Carriera dei Funzionari;
  • Vengono previste due Dirigenze generali che saranno guidate da altrettanti Dirigenti generali di Polizia penitenziaria e assumeranno, rispettivamente, la denominazione di Direzione generale delle specialità e di Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici;
  • Si dispone l’adeguamento del Regolamento di Servizio entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

AGENTI E ASSISTENTI

  • Prevista la riduzione di 3 anni (da 8 a 5) dell’anzianità necessaria per l’attribuzione della denominazione di “Coordinatore” agli Assistenti Capo;
  • La misura del primo assegno funzionale pensionabile (17 anni) viene incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2020 di 270 euro (lordi) annui e a decorrere dal 1° gennaio 2025 di ulteriori 30 euro (lordi) annui;

SOVRINTENDENTI

 

  • Prevista la riduzione di 2 anni (da 8 a 6) dell’anzianità necessaria per l’attribuzione della denominazione di “Coordinatore” ai Sovrintendenti Capo;
  • Viene ridotta di 1 anno (da 5 a 4) l’anzianità richiesta per la promozione a Sovrintendente Capo;
  • È previsto che agli appartenenti al ruolo possano essere attribuite mansioni (sempre di natura esecutiva) anche qualificate e complesse;

ISPETTORI

  • Ridotta di 1 anno (da 7 a 6) l’anzianità richiesta per la promozione a Ispettore Capo;
  • Ridotta di 1 anno (da 9 a 8) l’anzianità richiesta per la promozione a Ispettore Superiore.

FUNZIONARI

 

Oltre a quanto già detto in relazione all’organizzazione e alla struttura del Corpo:

  • Viene riscritta la disciplina delle funzioni;
  • Vengono modificate le denominazioni delle diverse qualifiche, che divengono: vice commissario di Polizia penitenziaria; commissario di Polizia penitenziaria; commissario capo di Polizia penitenziaria; dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria; dirigente di Polizia penitenziaria; primo dirigente di Polizia penitenziaria; dirigente superiore di Polizia penitenziaria; dirigente generale di Polizia penitenziaria;
  • Viene disciplinata la durata minima e massima dell’incarico di comando di reparto e di nucleo.

DISCIPLINA

Oltre a quanto già detto circa la composizione dei consigli di disciplina:

  • Si prevede che il personale in formazione venga giudicato dal direttore della Scuola o istituto di istruzione e dal Direttore generale della formazione;
  • Si prevede che quando il Comandante del Reparto rivesta la qualifica di primo dirigente sia di sua competenza (e non più del direttore) informare le autorità superiori quando abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura.

ASSENZE PER MALATTIA

 

  • Viene stabilito che l’appartenente al Corpo ove per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell’ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel più breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonché, alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell’idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere disciplinate le modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all’articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite l’articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l’idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore.

ART. 42-bis T.U. MATERNITA’ E PATERNITA’

 

  • Viene previsto che le disposizioni di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (possibilità per genitori di prole di età inferiore a tre anni di essere distaccati nella regione o nella provincia in cui presta la sua attività lavorativa l’altro genitore) si applichino esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso le sedi del Corpo di polizia penitenziaria e che sia comunque possibile il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio.

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

  • Vengono previste, in via transitoria, posizioni soprannumerarie nel ruolo dei Sovrintendenti (1.190), nonché procedure semplificate e accelerate per accedervi; tali posizioni sovrannumerarie dovranno essere tutte riassorbite, secondo una gradualità predeterminata, entro il 31 dicembre 2030;
  • A seguito di ciò, viene soppressa (perché assorbita) la previsione del bando, da emanarsi a mente della disciplina previgente, per ulteriori 800 accessi al ruolo;
  • Per i ruoli degli Agenti e degli Assistenti, dei Sovrintendi e degli Ispettori sono contemplate misure che consentiranno di tener conto delle riduzioni previste dalle nuove norme introdotte ai fini dell’accesso alla qualifica immediatamente superiore a quella posseduta alla data del 1° gennaio 2020;
  • Previsioni analoghe a quelle di cui al punto che precede sono statuite anche ai fini dell’attribuzione della denominazione di Coordinatore;
  • È stabilito che nell’anno 2026 e nell’anno 2027 vengano banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria in possesso almeno della laurea triennale, le cui modalità di svolgimento dovranno essere stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
  • È statuito che nell’anno 2020 venga bandito un concorso straordinario, per titoli, per 150 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dovranno essere stabilite le modalità di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione dell’ammissione con riserva al concorso da ispettore superiore bandito nell’anno 2003. I vincitori del concorso saranno ammessi alla procedura per l’attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027.

DISPOSIZIONI A CARATTERE PREVALENTAMENTE ECONOMICO

 

  • Sono previste, per i diversi ruoli, misure compensative una tantum e assegni personali per ripianare eventuali penalizzazioni e disallineamenti economici;
  • Per tener conto dell’eventuale incremento economico per effetto delle disposizioni normative a carattere generale, vengono aumentati i limiti di spesa per il riconoscimento degli sgravi fiscali sul trattamento economico accessorio comprensivo delle indennità a carattere fisso e continuativo;
  • Vengono aumentate, con gradualità dall’anno 2023 fino all’anno 2029, le risorse destinate al FESI.

N.B.  Innovazioni corrispondenti sono previste per gli appartenenti Ruoli Tecnici e alla Banda musicale.

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