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Si è svolta oggi presso il DGMC una riunione per la discussione della bozza di D.M. relativo all’istituzione dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna ed i Centri per la Giustizia Minorile. La riunione è stata presieduta dal Dr. Vincenzo Starita, coadiuvato da altri dirigenti.

Abbiamo esordito ribadendo che ci sono ancora troppi punti che generano perplessità e che richiedono adeguate modifiche.

Prima di entrare nel merito di una discussione che potrebbe addirittura risultare inutile, atteso che, nella legge di riforma del processo penale, definitivamente approvata in Parlamento, è contenuta la delega alla riforma dell’ordinamento penitenziario (contiene anche la previsione del coinvolgimento della polizia penitenziaria nel sistema dei controlli nell’ambito dell’EPE) e che il Ministro in persona si è impegnato a far approvare i relativi decreti delegati entro agosto, abbiamo sottolineato che sarebbe, appunto, opportuno differire la discussione all’esito dei predetti provvedimenti normativi.

Non essendo di questo avviso gli altri convenuti siamo quindi entrati nel merito della bozza chiedendo la modifica della parte in cui dice “che occorre stabilizzare la presenza del Corpo di Polizia Penitenziaria …” con “che occorre formalizzare la presenza del Corpo di Polizia Penitenziaria …” Questo perché la parola stabilizzazione deve essere assolutamente evitata per non generare illusioni da un lato e delusioni dall’altro.

Relativamente all’articolato abbiamo chiesto le seguenti modifiche/integrazioni:

all’art. 2

co 1 precisare che la collaborazione avviene nell’ambito dei compiti istituzionali del Corpo

  • Lettera (b) precisare che gestisce il servizio di vigilanza, di ricevimento del pubblico e di sicurezza della sede secondo quanto previsto dall’art. 41 del DPR 82/99;
  • Lettera c - gestisce il servizio automobilistico secondo le regole e procedure già stabilite nel modello organizzativo delle traduzioni. Non abbiamo mancato, a tal proposito, di rimarcare che fare l’autista al personale del servizio sociale è un impiego illegittimo della Polizia Penitenziaria che potrebbe generare rilievi della corte dei conti;
  • Lettera (d) non rientra tra i compiti istituzionali
  • Lettera (e) non rientra tra i compiti istituzionali

co 2 Le funzioni di polizia devono eventualmente essere esercitate in autonomia dalla Polizia Penitenziaria nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra due Forze di Polizia e gli esiti di eventuali accertamenti portati a conoscenza del dirigente UEPE oltre che ad eventuali altri organi competenti. Del resto gli altri Corpi mica concordano con gli UEPE procedure e modalità dei controlli.

all’art.3

co 1 prevedere tanti “reparti” sembra uno sproposito rispetto ai numeri previsti. Se a questo aggiungiamo gli istituti per minori quanti commissari serviranno per il DGMC? non è più logico, vista l’esiguità dei numeri, nell’ambito dello stesso Dipartimento prevedere un “reparto” con un Comandante per più articolazioni, come ad esempio istituto, uffici interdistrettuali, distrettuali, UEPE e USSM?

Ad ogni modo il recente decreto legislativo 29/5/2017 n.95 non prevede che l’ufficio distrettuale possa essere un “reparto” in quanto cita esclusivamente gli uffici interdistrettuali.

Co 2 prevedere che l’individuazione del contingente avvenga secondo le procedure previste dagli artt. 25-26-27 del DPR 164/2002.

Co 3 come si pone questa previsione rispetto all’ipotesi che il Dirigente della Polizia Penitenziaria possa avere un livello superiore al direttore dell’UEPE? Questa anomalia giuridica deve trovare immediata soluzione.

Co 5 perplessità sulla previsione “che il Comandante del nucleo cura i rapporti anche al fine di scambiare informazioni utili all’espletamento delle indagini sociali” perché, ammesso che questo già avviene nelle normali procedure attualmente adottate, sarebbe il caso forse di precisare che le informazioni assunte saranno messe a disposizione del personale di servizio sociale che dovrà effettuare l’indagine sociale. Questo per evitare confusione di ruoli e competenze con la Polizia Penitenziaria.

Nel medesimo comma si dice, inoltre, che “il Comandante, ove necessario (chi lo decide e sulla base di quali necessità?) partecipa alle riunioni per la predisposizione del programma di trattamento”. Come si concilia questo con la presenza del Comandante di Reparto dell’istituto? È in aggiunta o in sostituzione dell’assistente sociale?

Agli articoli 4 e 5

  • Lettera (a) condividiamo la previsione di interpello, ma siamo contrari all’invio di neo agenti, fatta eccezione il caso in cui si registri assenza di domande. In quest’ultimo caso non ci sarebbero motivi per limitarsi al 40%
  • Lettera (b) non crediamo si debbano realizzare colloqui selettivi per verificare “motivazioni” e “attitudini”; tutti i poliziotti penitenziari sono idonei a svolgere il servizio presso gli UEPE

Articolo 7

Abbiamo chiesto la realizzazione di un’apposita sezione dell’ANQ nella quale declinare le specificità del DGMC e nell’attesa attuare nella su interezza l’ANQ già in atto per il personale del DAP.

Abbiamo concluso il nostro intervento auspicando che l’amministrazione possa improntare un organizzazione che esalti l’impiego della Polizia Penitenziaria nell’ambito dei propri compiti istituzionali evitando sovrapposizioni e invasioni di campo rispetto alle competenze di altre categorie di lavoratori, che razionalizzi l’impiego dei commissari in quanto, la dotazione organica complessiva non consente esagerazioni.

Al termine l’amministrazione si è riservata di valutare le proposte di integrazione e modifica proposte nei diversi interventi e ha chiesto alle OO.SS. di produrre entro l’8 luglio le osservazioni sull’art. 6 della bozza di D.M.

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