Ultim'ora - In data odierna si è continuata la discussione dall’art. 8 del nuovo ANQ.
Si riprende con la discussione dei seguenti Artt.
➢ All’art. 8 comma 14 è stato modificato aggiungendo: il servizio di vigilanza ed osservazione nelle articolazioni di tutela della salute mentale (A.T.S.M.). Praticamente l’organizzazione del lavoro è fatta tassativamente su quattro quadranti. Fermo restando, come sostenuto già la scorsa volta, che tutti quanti, indipendentemente da dove prestano servizio, dovrebbero espletare una turnazione su quattro quadranti, in questo caso però abbiamo ribadito la nostra contrarietà in quanto in certi istituti, come ad es. CC PAVIA, sarà, secondo noi, difficile se non impossibile programmare il servizio su quattro quadranti per la situazione precaria riferita soprattutto alla carenza di personale di polizia penitenziaria.
➢ All’art. 9 comma 6 sarà inserita la possibilità dei coniugi con prole appartenenti alla stessa Amministrazione, la sovrapposizione completa dei turni di servizio come previsto da CCNL.
➢ All’art. 10 “Prestazioni lavoro straordinario”: si sta valutando se modificare o abolire il comma 7. La questione è riferita al personale impiegato c/o gli istituti penitenziari in compiti diversi da quelli istituzionali che una volta non potevano essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti. Oggi questa situazione sembra superata in quanto tutti i compiti sono diventati ormai istituzionali. Noi abbiamo proposto di non abolirlo ma di modificarlo prevedendo delle garanzie in modo che il lavoro straordinario debba essere svolto per attività attinenti alla sicurezza degli istituti: su quest’ultima questione non ci sembrano tutti concordi.
➢ All’art. 10 comma 4: La definizione dei criteri per la ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario è demandata al confronto con le Organizzazioni Sindacali da tenersi annualmente a livello centrale e, successivamente, a livello distrettuale
➢ All’art. 10 comma 9: L’Amministrazione non concorda che il prospetto “nominativo” deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell’istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza. Anche questa questione in ogni caso sarà oggetto di discussione al tavolo politico.
➢ All’art. 11 “Turni di riposo compensativo”: E’ stato cancellato il comma 3 ed è stato inserito all’art. 9 comma 5: Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l’attribuzione di un riposo da fruire in giornata festiva.
Alla prossima riunione si discuterà anche su eventuale modifica dei seguenti artt.:
▪ art. 9 comma 3: La discussione è stata molto ampia, si è chiesto di specificare che il personale di polizia penitenziaria impiegato in compiti amministrativi non può superare il limite massimo previsto dalla pianta organica del comparto ministeri;
▪ art. 9 comma 4: si discuterà sull’esonero del turno notturno per chi abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia oltre trenta anni di servizio;
▪ art. 9 comma 7: si discuterà sul limite dei turni mensili notturni e festivi;
UN ABBRACCIO FRATERNO A TUTTI
Calogero Marullo
Gruppo di lavoro schema Accordo Nazionale Quadro - Riunione del 21 dicembre 2022
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