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Ultim'oraOggi 23 Novembre c.a. si è continuata la discussione dell’art. 5 del nuovo ANQ.  La scorsa settimana ci ha rivisto con la ridiscussione dei seguenti artt.

• L’art. 5 “Ancora una volta si è ripresa la discussione (definita da noi) quasi infinita”, La riunione ha rivisto i componenti delle OO.SS. fermi nella loro posizione, sostenendo di fornire per quanto di competenza l’elenco nominativo del personale, diversa era ed è la posizione della parte pubblica (La questione in ogni caso è rimandata al tavolo nazionale).
• E’ stato rivisto l’art. 3 comma 25 Le riunioni sindacali e le commissioni paritetiche si tengono, ordinariamente, in presenza. È facoltà dei partecipanti di presenziare da remoto. Per particolari esigenze l’amministrazione può indirle in videoconferenza.
• All’art. 6 comma 2 la parte sindacale non voleva apportare modifiche lasciando ciò che era previsto nella vecchia bozza che tutto sommato riportava quanto descritto nel precedente ANQ. L’amministrazione sosteneva di volerlo modificare per evitare a loro dire incomprensioni in quanto a parere loro “Ufficio o Servizio” è da intendersi quale articolazione di livello dirigenziale non generale diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo N.O. delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
Oggi si è ripresa la discussione con:
• L’art. 6 comma 2 (Tutela del dirigente sindacale): L’amministrazione rimane ferma sulla propria posizione e inserirà una nota in allegato da discuterne a livello nazionale.
• All’art. 6 comma 5 è stato aggiunto: Nella predisposizione dei giudizi complessivi annuali nei confronti degli stessi, secondo le vigenti disposizioni normative, l'Amministrazione garantirà che la valutazione operata non risenta dell'attività sindacale espletata.
• All’art. 6 comma 6 è stato aggiunto I dirigenti sindacali che abbiano usufruito di giornate di permesso sindacale non possono essere impiegati nel giorno successivo nel turno notturno, salvo disponibilità dell’interessato.
• L’art. 7 (Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali): Qualcuno ha chiesto che i criteri di utilizzazione debbono essere individuati annualmente nel rispetto del comma2, entro il mese di giugno dell’anno in corso e non entro la fine dell’anno precedente in quanto non avviene mai entro quest’ultimo termine, noi siamo del parere che i criteri dovrebbero essere sempre individuati entro la fine dell’anno precedente! Si è chiesto inoltre di inserire il principio che gli accordi vanno rispettati e non interpretati in modo da uniformare i criteri adottati su tutto il territorio “Si formulerà una proposta in merito”
• L’art. 8 E’ stato suggerito di prevedere l’orario articolato su giorni alterni, siamo stati favorevoli purché si rimanda alla contrattazione decentrata in modo che si possa decidere istituto per istituto
UN ABBRACCIO FRATERNO A TUTTI

Calogero Marullo

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