Nota 9878 - Oggetto: Concorso interno per titoli e corso di formazione a 583 Vice Sovrintendenti del Corpo di Polizia penitenziaria – DDG 17 giugno 2021. Operatori provenienti dalle Forze Armate.
Per come riferito a questa Organizzazione Sindacale, alcune Direzioni d’istituto penitenziario starebbero inibendo agli operatori del Corpo di polizia penitenziaria provenienti dalle Forze Armate, che raggiungerebbero l’anzianità di servizio richiesta con il computo del periodo indicato al 6° comma, art. 5, D.Lgs. n. 443/92 (“Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria”), di produrre domanda per la partecipazione al concorso di cui in oggetto.
Quanto sopra atteso che, secondo alcuni, la valorizzazione del servizio predetto potrebbe essere riconosciuta solo ai fini della promozione ad Agente Scelto e/o poiché la partecipazione al concorso è riservata a coloro che abbiano compiuto quattro anni di servizio “effettivo”.
Tale assunto, tuttavia, non è affatto condivisibile.
La norma sopra richiamata, infatti, è incardinata nell’articolo 5 del decreto legislativo, rubricato “Nomina ad allievo agente di polizia”, circostanza che sembra voler significare che il beneficio in questione sia da considerare una dote che si acquisisce con la nomina ad Allievo Agente e si conserva per tutta la carriera ai fini dell’avanzamento nel “Corpo di polizia penitenziaria” e non esclusivamente alla qualifica di Agente Scelto.
Non solo, ma per la stessa ammissione agli scrutini per la promozione ad Agente Scelto è richiesto il compimento di cinque anni di “servizio effettivo” (art. 9, c. 1). Sembra pacifico, pertanto, che ai fini dell’avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria, il periodo riconosciuto ex 6° comma, art. 5, D.Lgs. n. 443/92, debba essere equiparato al servizio effettivo.
A fortiori, si evidenzia che la stessa Direzione Generale del Personale e della Formazione del DAP, con lettera circolare n. GDAP-0385596-2011 del 12 ottobre 2011, in obiter dictum, sembra confermare che ricorrendone i presupposti il periodo di cui si discute vada ricompreso nell’anzianità complessiva di servizio.
D’altronde, sarebbe palesemente irrazionale, illogico e contraddittorio non consentire la partecipazione al concorso in parola a operatori che hanno già conseguito la qualifica di Agente Scelto, a fronte della partecipazione di Agenti. Anche senza contare che, a normativa vigente, per le future selezioni riservate agli Assistenti Capo i primi si troveranno (nuovamente) in posizione sovraordinata rispetto ai secondi.
Per quanto rappresentato, pure al fine di scongiurare che tutta la procedura possa essere inficiata o, comunque, subire ritardi, si prega la S.V. di voler cortesemente dipanare l’intricata questione, emanando specifici chiarimenti e direttive a riguardo.
Nell’attesa, molti cordiali saluti.