Nostra nota 9585 - Com’è noto, la disciplina in oggetto indicata ha ampliato di ulteriori dodici giornate complessive, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, i permessi già accordati ai sensi dell’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
La legge n. 27/2020, di conversione del decreto-legge n. 18/2020, ha tuttavia introdotto il comma 2-bis nell’art. 24 del medesimo, subordinando il riconoscimento del beneficio in questione, in favore degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (e di altri operatori dei servizi pubblici essenziali), alla compatibilità “con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare”.
Quanto sopra, tuttavia, sta ingenerando una serie di difficoltà e, persino, di storture nelle diverse sedi dell’Amministrazione penitenziaria, con l’emissione di provvedimenti e, non di rado, di ordini di servizio di molto dubbia legittimità.
In estrema sintesi, anziché motivare di volta in volta le esigenze organizzative o le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare, si ricorre a formule di stile o si richiamano generiche esigenze di servizio, talvolta persino correlandole a presunte deficienze organiche non rinvenibili in concreto nella sede e nel ruolo di riferimento.
Per quanto accennato, allo scopo di non vanificare lo sforzo della collettività e il beneficio accordato dal legislatore a coloro che assistono congiunti disabili, considerato pure che i tempi per definire eventuali ricorsi oltrepasserebbero il periodo entro cui il diritto potrebbe essere esercitato, si prega la S.V. di voler impartire urgentissime, circostanziate e vincolanti direttive affinché si adottino opportune misure organizzative utili al miglior riconoscimento dei permessi aggiuntivi di cui si discute e prescrivendo che, in ogni caso, eventuali dinieghi vengano di volta in volta motivati in maniera circostanziata.