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Nota n. 9556 - Con riferimento alle note, rispettivamente, n. m_dg.GDAP.23/03/2020.0097813.U e n. m_dg.DGMC.26/03/2020.0017428.U delle SS.LL., preme evidenziare che la sospensione della decorrenza dei termini di cui all’art. 103, 1° comma, decreto-legge n. 18/2020, non pare possa avere effetto sulle procedure per la definizione degli accordi decentrati, di cui all’Accordo nazionale relativo al FESI per l’anno 2019, per espressa previsione del 4° comma del medesimo articolo (“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati”).   Peraltro, è assolutamente pacifico che la sospensione dei termini perentori, ordinatori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi – diversamente che nel caso di termini dilatori – non preclude la possibilità di procedere anche anticipatamente rispetto allo spirare degli stessi.

            Nondimeno, comprendendo il periodo di emergenza sanitaria senza precedenti che il Paese e la comunità globale stanno vivendo e, pertanto, pur senza considerare la scadenza del 31 marzo p.v. un termine indilazionabile, si ritiene che le articolazioni deputate alla stipula degli accordi di cui in premessa debbano avviare ogni iniziativa di rispettiva competenza finalizzata alla loro celere conclusione, anche – se del caso – mediante riunioni in video-conferenza.

            In tal senso e al fine di consentire il pagamento di quanto spettante in tempi ragionevoli, pertanto, si rivolge invito e, per mero tuziorismo, si propone anche formale istanza ex 2° periodo, 1° comma, art. 103, d.l. n. 18/2020 (“Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”), alle SS.LL. affinché impartiscano urgenti direttive correttive delle precedenti sopra citate.

            Nell’attesa, molti cordiali saluti.

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