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Nota n. 9161 - Ripetutamente, con precorsa e copiosa corrispondenza, questa Organizzazione Sindacale ha segnalato all’attenzione dei vertici dipartimentali la problematica afferente a un certo numero di trasferimenti ex legge n. 104/1992 risalenti, talvolta, anche a diversi lustri addietro e che vengono revocati per il venir meno dei presupposti che li avevano originati, di fatto (e probabilmente anche di diritto) ritrasferendo gli interessati alla sede originaria.

            Sulla materia, chi scrive preferirebbe peraltro esimersi dall’addentrarsi eccessivamente in disquisizioni tecnico-giuridiche che oltre ad apparire di non semplice risoluzione rischierebbero di risultare persino sproporzionate, oltre che inopportune, rispetto all’oggetto del contendere.

            La stessa giurisprudenza sulla materia, del resto, non appare affatto univoca e per ogni decisione richiamata dall’Amministrazione se ne potrebbero indicare altrettante ed ulteriori di segno contrario; così come lo stesso approdo cui perviene l’Amministrazione appare talvolta illogico e irragionevole.

            Ancor di meno sarebbe d’interesse della UILPA Polizia Penitenziaria arrischiarsi in astrazioni filosofiche, specie quando la materia di cui si discute tocca da vicino la vita concreta degli operatori e delle rispettive famiglie.     

            Nel merito, peraltro, ciò che preme a questa Organizzazione Sindacale non è certo il confutare in radice la potestà/dovere dell’Amministrazione di procedere alla revoca dei trasferimenti accordati ex legge n. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, ma solo che si discerna rispetto a situazioni oggettivamente differenti e, talvolta, anche risalenti nel tempo, operando pure con proporzionalità e buon senso ed evitando possibili contraddizioni e incongruenze.

            Va infatti debitamente considerato che orientamenti vigenti anteriormente all’emanazione della lettera circolare dipartimentale n. 457451-2012 del 28 dicembre 2012 (che segna una prima inversione di tendenza) e racchiusi nella precedente circolare n. 3582/6032 del 16 maggio 2003, non volgevano verso un automatismo che comportasse ineluttabilmente la revoca del trasferimento nel caso della perdita dei presupposti, relegando invece tale evenienza a una remota possibilità, peraltro mai concretizzatasi negli anni antecedenti al 2012.

            È difatti palese che solo con la lettera circolare del 2012 si è conferito, appunto, carattere di automatismo all’avvio delle procedure di revoca di trasferimento (“…l’Amministrazione avvierà d’ufficio …”), mentre la circolare del 2003 applicabile ratione temporis ai casi di cui si discute, relegava il procedimento stesso a una mera e residuale facoltà (“… l’Amministrazione si riserva di revocare …”).

            D’altronde lo stesso comma 7-bis (“Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo […]”) è stato introdotto nell’art. 33, legge n. 104/92, solo con la legge 4 novembre 2010, n. 183.

            Tuttavia, anche nelle ultime settimane giungono notizie di restituzioni alle sedi originarie di operatori trasferiti, ex legge n. 104/92, nei primi anni 2000 e anche quando abbiano fruito di congedo straordinario per trasferimento (che ineluttabilmente compete solo in caso di trasferimento definitivo).

            È il caso, solo per esemplificare, di un operatore in servizio presso la Casa di Reclusione di Turi, che ivi trasferito nell’aprile 2003 (dunque, persino prima dell’emanazione della circolare n. 3582/6032 del 16 maggio 2003) dalla Casa Circondariale di Palmi, avendo “perso” i presupposti nell’anno 2005 e pur essendo stata fornita all’Amministrazione tempestiva comunicazione, solo con provvedimento del 24 u.s. della S.V. è stato inopinatamente restituito alla sede originaria, per di più motivando l’ultimo ritrasferimento con rimandi al dettato della citata lettera circolare n. 457451-2012 del 28 dicembre 2012 e delle integrazioni introdotte nella legge n. 104/1992 dalla legge n. 183/2010 e conferendo dunque alle stesse un effetto retroattivo.

            Rebus sic stantibus, si reputa assolutamente opportuna una verifica congiunta – fra Amministrazione e OO.SS rappresentative – della vexata quaestio che guardando al contemperamento dei diversi interessi coinvolti consenta di pervenire a soluzioni di maggiore equilibrio, anche affinché non si pongano in contraddizione con ulteriori e parallele politiche condotte dal DAP.

            Non si vorrebbe, infatti, che l’Amministrazione si mostrasse eccezionalmente intransigente, per esempio, nel restituire alle sedi di provenienza genitori di bambini il cui handicap si sia ridotto rispetto alle condizioni di massima gravità di cui all’art. 33, comma 3, della più volte richiamata legge n. 104/1992, mentre in altri ambiti promuove stabilizzazioni e “sanatorie” fondate su presupposti a dir poco “meno nobili”.

            Per quanto accennato, si prega la S.V. di voler considerare un’immediata sospensione dei provvedimenti di revoca dei trasferimenti emanati e non ancora attuati e di convocare le Organizzazioni Sindacali rappresentative per un confronto che, pur senza natura negoziale, attraverso una compiuta e condivisa disamina della materia ne favorisca anche la ridefinizione univoca e trasparente.

            Nell’attesa, molti cordiali saluti.

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