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Nostra nota: 8871 - (vedi qui il riscontro alla nota del DAP) - Con pregressa e copiosa corrispondenza diretta alla S.V., questa Organizzazione ha lamentato un’interpretazione troppo stringente del dettato normativo di cui in oggetto, tanto da estenderne la sua portata sino all’attività di “Tutor” espletata da appartenenti al Corpo di polizia di penitenziaria in occasione di corsi di formazione e aggiornamento professionale.   

Tuttavia, con la preg.ma nota n. 040252 del 19 dicembre 2017, la S.V. ha argomentato fra l’altro che “L’intera attività organizzatoria della P.A. è funzionalizzata, com’è noto, alla realizzazione del principio di buon andamento e imparzialità delle amministrazioni, che fa sì che questa possa essere posta su un piano paritario con l’attività dei soggetti privati, quali per l’appunto i sindacati che sono associazioni non riconosciute di diritto privato. Difendere il buon andamento e l’imparzialità delle procedure citate, facendo in modo che non si verifichino ingerenze degli organi politici, sindacali, conoscenze personali e pericoli di contiguità, è la ragione dell’incompatibilità di cui si discute. Se l’elemento distintivo della carica di rappresentante sindacale è la funzione per l’appunto ‘rappresentativa’ di interessi e valori propri di una parte portatrice – legittimamente – di interessi propri non coincidenti con quelli di cui è portatrice un’organizzazione pubblica, è di tutta evidenza che ai soggetti che ricoprono cariche di rappresentanza sindacale non possano essere attribuite funzioni decisionali valutative capaci di incidere sulla sfera soggettiva degli allievi agenti in occasione del percorso formativo che è destinato a concludersi con un esame decisivo per l’assegnazione della sede di servizio; e questo sia sul piano della sfera di influenza, sia sulla posizione di conflitto in cui si vedrebbe costretto il ‘tutor’ sia pure – lo ripetiamo – solo astrattamente. Tale posizione è una posizione di cautela che non riposa su aprioristici giudizi di disvalore ma che discende della logica del sistema delle relazioni sindacali basate storicamente sul governato, regolamentato e pacifico conflitto dei gruppi per la difesa dei propri interessi professionali nei rapporti con lo Stato, datore di lavoro”.

Se i principi sopra riportati, oggettivamente inattaccabili sia sotto il profilo formale sia sul piano sostanziale, si estendono fino all’attività di “tutor”, preclusa dall’Amministrazione penitenziaria ai dirigenti sindacali, non si comprende allora perché non impediscano a questi ultimi di essere impiegati in vera e propria attività di docenza, in palese violazione, sembrerebbe, del divieto di cui alla lettera e), comma 3°, art. 35, D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare, ci si riferisce alle attività di docenza destinate, nell’ambito del Corso di formazione per agli Allievi Agenti del 175° corso, all’addestramento teorico all’uso delle armi (docenza d’aula) presso l’Istituto d’istruzione di Verbania, affidata a ben due dirigenti sindacali, uno dei quali peraltro con incarico a livello regionale.

Si prega pertanto la S.V. di voler fornire cortesi informazioni a riguardo, avendo altresì cura di comunicare anche – se del caso previa specifica ricognizione – se vi siano o meno analoghe situazioni presso altre Scuole di formazione e/o Istituti d’istruzione.

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