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Nota n. 8864 -  Si è appreso che con nota odierna, non ancora prevenuta a chi scrive, la Direzione generale del personale e delle risorse del DAP ha fornito l’“esatta interpretazione” della norma in oggetto indicata, relativa all’uso gratuito degli alloggi collettivi di servizio di cui all’art. 12, comma 3, del DPR n. 314/2006, per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

            In particolare, da quanto si apprende, la predetta Direzione generale, dopo essersi addentrata, appunto, in un’esegesi (a dir poco opinabile) della predetta disposizione legislativa e della relativa relazione tecnica, ha revocato le disposizioni da essa stessa impartite con nota n. 0357233 del 9 novembre 2017 e che rendevano “gratuita” la fruizione degli alloggi in questione, disponendo nel contempo il recupero delle somme arretrate a titolo di oneri di utilizzo.

            Quanto sopra, oltre ad apparire del tutto discutibile, anche in virtù della relazione tecnica richiamata dalla stessa Direzione generale, e a porsi in antitesi con le pubbliche dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Giustizia dell’epoca, pure a mezzo di video diffuso sul sito istituzionale, diviene inconcepibile se si considera che mira a ripristinare, in fatto e in diritto, lo status quo ante al decreto legge n. 148/2017, rendendo dunque ininfluente o, addirittura, inesistente la novella introdotta con la disposizione più volte citata (che, si ricorda, ha inserito la locuzione “a titolo gratuito” al 3° c., art. 18, legge n. 395/90, che ora così risulta: “Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare in caserma a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità di locali”). Se dovesse prevalere la suddetta – singolare – interpretazione, ci si chiederebbe, anche ex art. 12 delle preleggi, quale fosse la restante possibile “intenzione del legislatore”.

            In disparte la pretesa di pagamento di oneri di utilizzo arretrati, che sembra confliggere pure con il principio del legittimo affidamento, in base al quale – com’è noto – una situazione di vantaggio assicurata dalla Pubblica Amministrazione e su cui il privato ha legittimamente fondato il proprio affidamento non può essere successivamente rimossa, salvo indennizzo della posizione acquisita (Cfr., ex plurimis, TAR Toscana, n. 189 del 2017; Consiglio di Stato, n. 1393 del 2016; Corte Giustizia n. 67 del 2010).

            Ciò posto, attese l’urgenza e l’assoluta rilevanza della questione, si prega la S.V. di voler convocare con cortese sollecitudine le Organizzazioni Sindacali rappresentative per un confronto che – seppur senza carattere negoziale – possa quantomeno agevolarne un chiarimento e auspicabilmente favorire l’individuazione di un percorso condiviso finalizzato al suo superamento.

            Nell’attesa, molti cordiali saluti.

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