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Nostra nota 8769 - Con riferimento alla nota n. 0280022 del 6 u.s. dell’Ufficio IV della Sua Direzione Generale, con la quale è stata trasmessa la missiva n. 0173535 del 24 maggio 2018 vertente sulla materia di cui in oggetto, nell’evidenziare preliminarmente che è stato omesso l’invio del disciplinare (che si può desumere sia stato originariamente unito alla corrispondenza da ultimo richiamata) se ne richiede la cortese e urgentissima partecipazione anche a titolo d’informazione preventiva.

Accostandosi al merito della questione e premesso, altresì, che questa O.S. è assolutamente favorevole e auspica che vengano introdotti idonei strumenti utili anche a garantire e testimoniare la professionalità e l’esemplare correttezza della Polizia penitenziaria, preme avere garanzia circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e di divieto di controllo a distanza dei lavoratori, principalmente rinvenibile nel D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modd., nel D.Lgs. n. 101/2018, nei Provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali dell’8 aprile 2010 e del 2 marzo 2017, nonché, per i lavoratori in regime di diritto privato, nella legge n. 300/1970.

Pertanto, pure ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, 26, 3° comma (“Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie”), e 27, 1° comma, lettera c) (“l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro”), DPR n. 164/2002, s’invita la S.V. – previo invio della documentazione richiesta in premessa – a convocare le Organizzazioni Sindacali rappresentative per l’esame a livello centrale della materia, che sarebbe peraltro utile anche a favorire l’emanazione di direttive che raccomandino ai Dirigenti a capo delle sedi territoriali l’esperimento di analoghe procedure a livello periferico, quale presupposto di legittimità dell’utilizzo degli strumenti di cui si discute.

Nell’attesa, molti cordiali saluti.

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