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Con nota n. 0347973 del 2 u.s., trasmessaci dall’Ufficio Relazioni Sindacali di codesta D.G. in data odierna, è stato bandito un interpello rivolto al “personale dei ruoli non direttivi” del Corpo di polizia penitenziaria per l’accesso al Gruppo Operativo Mobile.

Sin dall’oggetto, la nota/interpello in questione tradisce un’evidente difficoltà nell’emanciparsi da vecchi concetti, da vetuste logiche e sistemi che, in generale, fondano sull’emergenza, l’urgenza e la provvisorietà le basi per sfuggire a elementari regole di trasparenza, imparzialità ed equidistanza, nonché per eludere di fatto la stessa disciplina di volta in volta codificata e promulgata.

Sembra difatti quantomeno improprio il riferimento al “personale dei ruoli non direttivi”  dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 95/2017 che individua nel ruolo degli Ispettori la carriera a “sviluppo direttivo”, mentre fa confluire nella “Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria”  i precedenti ruoli direttivi.

Ma, al di là di aspetti che comunque appaiono sostanziali, oltre che formali, ciò che più lascia interdetti è che a fronte di una disciplina ex novo che riorganizza il Gruppo Operativo Mobile e che discende direttamente dal recente Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, si riesumino vecchie pratiche e persino un PCD superato dai fatti e dalla storia, prima ancora che dalla normativa in vigore, per perseguire, con ogni probabilità, disegni organici a già tristemente sperimentati strumenti di (mal)governo delle risorse umane e, probabilmente, dei rapporti di prossimità.

Tutto ciò, evidentemente, nella logica degli evangelici sepolcri imbiancati: “all'esterno son belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume”.

Come leggere altrimenti un bando d’interpello che pur richiamandosi – formalmente – ai contenuti e alle statuizioni del DM del 28 luglio 2017 si basa sulle previsioni del PCD dell’11 novembre 2011 “in quanto compatibile”  (sic!)?

Come interpretare, parimenti, la circostanza che l’interpello non sia rivolto a tutte le sedi d’Istituto penitenziario con una discrezionalità che sconfina probabilmente nell’arbitro laddove sono ricompresi anche istituti che, per quanto se ne sappia, sono interessati da assegnazioni temporanee per esigenze dell’amministrazione?

“A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”: come valutare il fatto che l’interpello in parola sia rivolto anche al personale in servizio presso le strutture minorili e a tutto il personale impiegato (?) presso il DAP?

Tutti interrogativi, questi, cui qualsiasi risposta diversa dal rispetto compiuto delle previsioni del citato DM 28 luglio 2017 sarebbe insufficiente e foriera di ulteriori dubbi.

Si invita pertanto la S.V. a sospendere il bando di cui trattasi in attesa dell’emanazione degli atti prodromici necessari e, in particolare, del PCD previsto dall’art. 8, comma 4, del più volte richiamato DM del 28 luglio 2017, che peraltro doveva compiersi entro 60 (leggasi sessanta) giorni dalla pubblicazione del DM medesimo, realizzatasi il 15 agosto 2017.

Nota 8608

 

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