Con riferimento alla nota n. 0333874 del 20 u.s. di codesto Ufficio, nel confermare integralmente quanto già rappresentato nelle riunioni con l’On. Ministro della Giustizia del 16 e del 17 ottobre 2017, si osserva ulteriormente e sinteticamente quanto segue.
Preliminarmente, nel condividere al principio secondo il quale per funzioni diverse da quelle operative debbano intendersi quelle non ricomprese fra quelle svolte presso gli istituti penitenziari (ferma restando l’indissolubile necessità di specificare cosa debba intendersi, a sua volta, per istituti penitenziari) e le altre di cui alla nota n. 1 dello schema inviato, va precisato che eventuali norme transitorie (al pari del provvedimento nella sua interezza) dovranno afferire al personale impiegato in tutte le sedi extramoenia (Scuole di formazione e istituti d’istruzione, DGMC, CCGGMM, etc.) e non solo DAP e PPRRAAPP.
Sempre in via introduttiva, si precisa che sia le eventuali eccedenze sia le future assegnazioni non potranno, a giudizio di questa OO.SS., che derivare dalla comparazione dei presenti con le dotazioni organiche distinte per ciascun ruolo.
Per quanto attiene al “riallineamento alla dotazione organica”, nel rappresentare la condivisione di quanto previsto alle lettere a) e b), si significa la totale e ferma contrarietà alle previsioni delle lettera c) dello schema: quella ipotizzata altro non appare che una sanatoria neanche troppo mascherata e che, oltre ad essere iniqua in quanto tale, porrebbe innumerevoli problemi, contraddizioni e sperequazioni con quanti aspirassero al trasferimento per le stesse sedi attraverso le procedure ordinarie (che a quel punto potrebbero dirsi riservate solo “ai comuni mortali”) e con le posizioni di coloro che sono da lungo tempo distaccati in altre sedi penitenziarie per svariati motivi (es. CC di Sant’Angelo dei Lombardi), nonché con i provvedimenti di rientro disposti nei confronti dei beneficiari di trasferimento ex legge 104/92 alla perdita dei presupposti che li hanno originati.
Analogamente, si rappresenta la ferma contrarietà alle previsioni di cui alla lettera d). Da un lato, a parere di questa O.S., va infatti chiarito che ogni assegnazione potrà avvenire solo nell’ambito delle dotazioni (rectius: vacanze) organiche determinate per ruolo, dall’altro – anche in questo caso – non è neppure immaginabile prevedere corsie preferenziali che ingenererebbero palesi disparità di trattamento e incoerenze.
Al contrario, si condivide l’idea originaria di prevedere una maggiorazione del punteggio (da determinare con PCD e previo esame con le OO.SS.) da riconoscere allo stesso modo e nelle stesse misura a tutte le situazioni assimilabili alla “perdita” della sede e/o del posto di funzione (riduzione/determinazione dei posti in organico, soppressione della sede, soppressione/accorpamento di Reparto, etc.).
Pure quanto ipotizzato alla lettera e) non è condivisibile. Difatti, i distaccati in eventuale esubero rispetto alle piante organiche (nel ruolo), prima ancora che coloro che possano vantare un’assegnazione (definitiva), a parere di chi scrive dovrebbero rientrare nelle sedi di effettiva assegnazione (da dove eventualmente aderire alle procedure di mobilità ordinaria). Inoltre, i primi nei confronti dei quali dovrebbe trovare efficacia il suddetto principio dovrebbero essere coloro per i quali il provvedimento di assegnazione temporanea abbia scadenza nel corso di esecuzione delle procedure, (si ha notizia di provvedimenti, peraltro riguardanti operatori provenienti da altre sedi romane e, pertanto, prive di impatto sostanziale sulle situazioni organizzative personali, in scadenza al 31 dicembre 2017).
Infine, nell’osservare che le previsioni di cui all’art. 12 del PCD del 5 novembre 2012 riguardano soltanto gli “assegnati” in via definitiva (così come peraltro è stato sinora applicato), si manifesta la ferma opposizione ad una sua interpretazione “estensiva” solo in favore di una ristretta e già individuata cerchia di operatori; se lo si vuole interpretare estensivamente, va fatto nei confronti di tutti e con effetti sin dalla sua emanazione.
Sarebbe peraltro ragionevole e condivisibile, una volta decretati i criteri e le eventuali maggiorazioni di punteggio (secondo quanto sopra argomentato), riaprire i termini delle ordinarie procedure di trasferimento già in corso al fine di consentire di aderirvi tutti gli eventuali “perdenti posto” a qualsiasi titolo.
Peraltro, se si realizzasse ciò che questa O.S. auspica, si immagina che le previsioni delle lettere f) (pur astrattamente condivisibili), risulterebbero superflue.
Per quanto concerne la parte dello schema di provvedimento finalizzata a garantire, in via transitoria, l’applicazione del principio della temporaneità nell’esercizio delle funzioni per gli anni 2018 e 2019, si condivide quanto ipotizzato con la lettera a).
Per ciò che attiene, invece, alle lettere b) e g) (per comodità espositiva si reitera quello che appare un probabile refuso), si rimanda alla considerazione già sopra formulate. Inoltre, si reputa che – fermo restando eventuali punti aggiuntivi per come previsto nell’originario schema di DM – i punti restanti (salvaguardia del nucleo familiare, condizioni di famiglia, etc.) debbano essere attribuiti in omogeneità con quanto avviene per tutti i restanti operatori del Corpo di polizia penitenziaria.
Analogamente, si ritiene che i criteri correttivi di cui alla lettera c) introdurrebbero elementi di contraddizione, di illogicità e persino di limitazione o comunque orientamento della facoltà di autodeterminazione.
Si condivide, in ultimo, quanto prospettato per i Provveditorati Regionali, fermo restando che identiche procedure dovranno interessare tutte le sedi extramoenia e gli operatori che vi sono rispettivamente assegnati.
nostra nota n. 8596