Alla Commissione Consultiva per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (ex Art. 6 – D. Lgs. 81/08) p.c. Andrea Orlando Ministro della Giustizia
L’art.6 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.
L’art. 3 comma 2 della medesima normativa prevede che “nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, <……..> le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti <………>”.Visto Il D.M. 18 novembre 2014, n. 201, regolamento recante norme per l’applicazione nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;visto l’art. 2 comma 6 del predetto D.M., il quale stabilisce che negli immobili e nelle aree di pertinenza sono presenti le peculiarità organizzative e funzionali preordinate a realizzare (lettera b) negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza, ovvero sono sottoposte a misura cautelare privativa della libertà personale, nonché negli istituti per minorenni e nei centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo o di autosoppressione per mantenere l’ordine e la disciplina;visto anche l’art.7 del già citato D.M., che attribuisce in via esclusiva le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie (VISAG);le scriventi organizzazioni sindacali si rivolgono all’attenzione di codesta spettabile Commissione al fine di esporre una serie di quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro:
Quesito n.1
Nel corso degli anni delegazioni della UIL PA Polizia Penitenziaria hanno effettuato numerosi sopralluoghi all’interno di Istituti Penitenziari per verificare le condizioni di lavoro, di igiene e di salubrità dei luoghi e degli ambienti di lavoro destinati al personale di Polizia Penitenziaria.Da ultimi, giusto per citarne qualcuno, ricordiamo quelli del 3 maggio 2016 presso la casa circondariale di Varese, del 17 giugno 2016 a Livorno, del 20 giugno 2016 a Porto Azzurro, del 7 luglio 2016 a Sanremo e del 5 agosto 2016 ad Agrigento.
All’esito delle visite, come da prassi, la UIL PA Polizia Penitenziaria ha inoltrato ai vertici dell’Amministrazione ma anche e soprattutto all’Organo di Vigilanza (VISAG) una nota (vedi Allegati da 1.1 a 1.5) nella quale sono riassunte le anomalie riscontrate e le violazioni percepite visivamente in materia di salute, sicurezza, igiene e salubrità.
La nota, ovviamente, è stata inoltrata anche al Datore di Lavoro ossia il Direttore dell’Istituto.
All’Organo di Vigilanza (VISAG) nello specifico, si trasmette la nota per competenza chiedendo di realizzare tutte le attività di verifica e di controllo ad esso demandate dal Decreto Legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza del personale e di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sorveglianza sanitaria e di rispetto delle norme di sicurezza di impianti e attrezzature, nonché di verifica delle valutazioni dello stress lavoro-correlato e di tutte le altre previsioni normative all’interno del documento di valutazione dei rischi, compreso l’obbligo di realizzare misure utili a prevenire le aggressioni in danno dei dipendenti.
Precisiamo inoltre che il documento di valutazione dei rischi all’interno dell’azienda (carcere) non è reso noto, in tutto o in parte, ai dipendenti (Polizia Penitenziaria) che, di conseguenza, non sono informati sui comportamenti da adottare per prevenire i rischi per la salute e la sicurezza. Così come non sono presenti (semmai sono casi più unici che rari) idonei piani di evacuazione degli ambienti; non sono realizzate prove di evacuazione e non sono stati costituiti adeguati servizi di prevenzione e protezione.
Rispetto al Quesito numero 1, quindi, rimettiamo alle valutazioni di codesta Commissione il comportamento di un Amministrazione dello stato che non sembra rispettare la normativa vigente ed in particolare:
• non rendendo noto ai RLS e ai dipendenti le prescrizioni contenute nei servizi di prevenzione e protezione;
• attuando solo formalmente un servizio di prevenzione e protezione senza aver mai realizzato prove di evacuazione ed attributo le conseguenti responsabilità a dipendenti che hanno le dovute capacità e i requisiti professionali previsti dall’art. 32;
• non rendendo noto ai dipendenti le prescrizioni e le valutazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.
Si rimette, inoltre, alla valutazione della Commissione il comportamento dell’Organo di Vigilanza (VISAG) che non riscontra, in nessun modo, le denunce ricevute dal Sindacato, né tanto meno da contezza dell’attività svolta.Inoltre, in riferimento al VISAG, per rendere noti gli interventi e i provvedimenti adottati, si allega (vedi allegati da 2.1 a 2.6) copia di corrispondenza intercorsa con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia e tra questo e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Quesito n.2
Il ripetersi di eventi critici e di aggressioni in danno della Polizia Penitenziaria hanno indotto la UIL PA Polizia Penitenziaria ad interessare i vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per i riflessi che questo ha in materia di “salute e sicurezza del lavoro”, ma soprattutto per l’assenza di direttive e indirizzi da parte degli stessi vertici rispetto alla dovuta attività di prevenzione.L’innovazione del modello di esecuzione delle pene attraverso nuove e diverse modalità operative la cui incompleta evoluzione ha generato e genera pesanti conseguenze per la Polizia Penitenziaria imporrebbe l’adozione di un’attività di prevenzione che non si riscontra affatto.La cosiddetta “sorveglianza dinamica” altro non è che l’apertura delle celle, ovvero il rinchiudere quegli stessi detenuti in ambienti più ampi e con libertà di movimento all’interno di essi, ha determinato e determina una preoccupante escalation di violenza e di aggressioni ai danni della Polizia Penitenziaria (vedi allegati da 3.1 a 3.3).
Ciò che manca, a nostro avviso, è un’attività di impulso e di indirizzo adeguata, ma soprattutto un azione di controllo e di intervento da parte dei vertici dell’Amministrazione e degli Organi di Vigilanza (VISAG) rispetto ai provvedimenti (non) adottati dai singoli datori di lavoro (Direttori).
L’art. 2 del D.M. 18 novembre 2014, n.201 (allegato 4.1) ma più in generale il Decreto Legislativo n. 81/08, prevedono che il datore di lavoro (in senso lato l’amministrazione) garantisca l’incolumità del personale, ma anche degli utenti, contro il pericolo di attentati, aggressioni e sabotaggi e prevenga atti di autolesionismo o suicidio.
Per quanto ci riguarda, anche se insite tra i rischi del mestiere, ci limitiamo a richiamare l’attenzione sulle aggressioni subite dal personale perché la frequenza rende straordinario e preoccupante il fenomeno e non ci risulta, tra l’altro, l’adozione di provvedimenti utili a limitarli.
Ragione per cui rimettiamo alle valutazioni della Commissione il comportamento di un’Amministrazione dello Stato che non procede ad emanare atti di indirizzo o, quanto meno, a realizzare azioni di controllo al fine di prevenire l’incolumità fisica dei propri dipendenti.
Ci domandiamo, tra l’altro, se non è il caso di fornire indicazioni all’Amministrazione di provvedere a realizzare, anche solo su base volontaria, specifici accordi sindacali e/o codici di condotta che sulla base delle peculiarità del lavoro svolto dalla Polizia Penitenziaria, orientino il comportamento dei datori di lavoro (Direttori), anche dal punto di vista della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, al fine di migliorare l’attività di prevenzione e tutela prevista dalla normativa e di indicare modelli di organizzazione e gestione compatibili con le predette esigenze.
Ciò anche e soprattutto in ragione del fatto che l’ultima volta che la materia risulta essere stata affrontata dall’Amministrazione Penitenziaria, nonostante le numerose novità legislative intervenute, è in occasione della sottoscrizione dell’Accordo Nazionale Quadro (allegato 5.1), avvenuta nel lontano 2004, e che nella circostanza si limitava a riportare ciò che prevedeva la normativa allora vigente (D. Lgs. 626/94).
Si rimette, inoltre, alla valutazione della Commissione il comportamento dell’organo di vigilanza (VISAG) che non risulta aver effettuato alcuna azione ispettiva, di controllo e di verifica rispetto alla valutazione del rischio e all’attività di prevenzione adottata dai Direttori in occasione dei numerosissimi atti di aggressione.
Nell’attesa di cortese riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
F.to La Segretari Conferedeale UIL Silvana ROSETO Il Segretario Generale UILPA Polizia Penitenziaria Angelo URSO