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Nostra nota n. 10.693 - Qui il riscontro del DAP - Facendo seguito a precorsa corrispondenza relativa all’oggetto e con riferimento alle direttive impartite con nota n. m_dg.GDAP.01/10/2024.0407314.U della S.V., si è costretti, proprio malgrado, a ritornare sull’argomento attese le diverse, singolari e a volte astruse interpretazioni che se ne stanno traendo in diverse sedi territoriali.

         In particolare, nella direttiva precitata, coerentemente con il restante assunto, viene precisato che “Per quanto detto, a seguito dì richiesta di aspettativa per infermità da parte del dipendente o avvio d'ufficio, l'Amministrazione dispone tempestivamente la visita di controllo preavvisando l'interessato circa il giorno e il luogo della cennata visita di controllo comunicando al medesimo della facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia”.

         A una lettura, come si diceva, in linea con le restanti prescrizioni e il complesso normativo vigente in materia, è di ogni evidenza che laddove il dipendente ammalato, ricorrendone i presupposti, richieda sin dalla comunicazione dell’assenza di fruire dell’aspettativa per infermità, la Direzione da cui dipende debba disporre la visita di controllo e non la visita fiscale e che, pertanto, lo stesso dipendente non soggiaccia ad alcun obbligo di reperibilità medico-fiscale (fasce orarie).

         Tuttavia, il successivo capoverso “Pertanto, fino a quando non viene attivato il procedimento di collocamento in aspettativa per infermità, resta in vigore l'utilizzo da parte dell'Amministrazione delle visite fiscali”, chiaramente riferito ai soli casi in cui il procedimento per la concessione dell’aspettativa venga avviato d’ufficio, viene erroneamente e, in qualche circostanza, strumentalmente interpretato come se riferito anche all’ipotesi in cui l’aspettativa per infermità sia richiesta immediatamente dall’interessato.

         Cosicché, nonostante l’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria abbia formalmente chiesto sin dalla comunicazione dell’assenza dal lavoro la collocazione in aspettativa per infermità, molte Direzioni dispongono la visita fiscale fino a quando, bontà loro, non avviano il procedimento per il riconoscimento, appunto, dell’aspettativa.

         Per quanto accennato, anche al fine di evitare inutili, defatiganti, e per giunta costosi contenziosi, nonché sperperi di risorse pubbliche per visite fiscali inefficaci, si prega la S.V. di voler integrare le indicazioni già diramate esplicitando l’aspetto rappresentato, chiarissimo per chi scrive, ma evidentemente non altrettanto intellegibile per molti dirigenti penitenziari.

         Con l’occasione, si prega altresì di voler specificare che il luogo della visita di controllo, anche in riferimento allo stato di malattia, dovrà essere individuato in prossimità della località ove si trovi l’infermo e non certo a centinaia di chilometri di distanza.  

         Nell’attesa, cordiali saluti.

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