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Nostra nota 10657 - Bozza P.C.D. recante criteri per il trasferimento e l’assegnazione del personale di Polizia penitenziaria appartenente ai ruoli degli Agenti/Assistenti, dei Sovrintendenti e degli Ispettori in sedi diverse dagli istituti penitenziari e dagli istituti penali per minorenni. 

Facendo seguito a precorsa corrispondenza e con riferimento alla nota n. m_dg.GDAP.04/10/2024.0414237.U della S.V., preliminarmente, si esprime moderata soddisfazione, considerato il notevole ritardo, nel constatare l’avvio delle procedure propedeutiche a delineare, si spera definitivamente, un quadro di regole trasparenti, da adottarsi in sede centrale e periferica, utile a garantire pari opportunità nell’impiego e nello sviluppo professionale anche in un’ottica di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, dopo che per anni non è stata data attuazione al PCD del 14 ottobre 2021 e al precedente.

Su tali presupposti, per questa Segreteria è ineluttabile che cessino i distacchi in essere e avvenuti in qualunque sede al difuori dalla disciplina vigente ratione temporis, specie se addirittura in posizione soprannumeraria rispetto alle dotazioni organiche.

È indispensabile, infatti, azzerare le situazioni illegittime senza che possano essere neppure prese in considerazione ipotesi di nuove sanatorie o stabilizzazioni per le sedi in cui si sono già realizzate e che, oltre a risultare oltraggiose per quanti lavorano nelle carceri e spesso non riescono a ottenere l’agognato trasferimento presso la sede penitenziaria ambita, esporrebbero l’azione amministrativa a molte probabili censure. Ragionamento e procedure diverse, in fase di prima applicazione, dovrebbero essere immaginate solo per le Scuole di formazione e gli Istituti d’istruzione, sedi per le quali non si poté congruamente procedere a suo tempo a causa della definizione all’epoca solo virtuale, ma non sostanziale e funzionale, delle dotazioni organiche.

Venendo al merito dell’articolato trasmesso, si formulano le seguenti principali osservazioni e richieste:

  • Nel rilevare i posti disponibili va precisato che non necessariamente dovranno essere tutti coperti. Non è infatti accettabile che, mentre nelle carceri vi sono voragini negli organici, negli Uffici spesso non si trovino più scrivanie e sedie disponibili. È indispensabile pertanto omogenizzare le carenze, fino a quando non verranno interamente soddisfatte;
  • Andrebbe mantenuto il presupposto dei 5 anni di anzianità (e non ridurli a 3, come ipotizzato);
  • La lettera c), comma 1, art. 3, andrebbe interamente cassata. Coloro che siano sottoposti a procedimenti penali non definitivi o che abbiano subito condanne passate in giudicato, devono potere essere ammessi alle procedure. In subordine, si chiede che vi vengano ammessi con riserva almeno quanti abbiano al loro carico procedimenti ancora sub iudice. Farebbe specie, peraltro, se eventuali procedimenti penali pendenti o definitivi fossero ostativi all’adibizione negli Uffici, pur non essendolo per l’impiego nelle carceri che rappresenta il servizio “principe” per l’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
  • Non si condivide affatto la preclusione alla partecipazione alla selezione nei confronti di quanti abbiano riportato sanzioni più gravi della censura nel quinquennio precedente. Le sanzioni conservative, infatti, non infliggono quale misura accessoria l’esclusione dallo svolgere determinati servizi. Tanto più che quasi sempre le sanzioni disciplinari hanno ripercussioni anche sui rapporti informativi e sui giudizi complessivi, valutati a parte (art. 4). Valgono infine le stesse considerazioni di cui al punto che precede a riguardo della singolare tendenza ad impiegare nelle carceri, ove viene disimpegnato il servizio fondamentale e più delicato del Corpo di polizia penitenziaria, gli operatori ritenuti dall’Amministrazione, a torto o a ragione, “meno migliori”. Anche la lettera d), comma 1, art. 3, andrebbe espunta;
  • Considerato che nell’ambito delle medesime articolazioni (DAP, PRAP, etc.) la procedura è unica, non si intuiscono le modalità con le quali sarà attribuito un punteggio specifico ai matricolisti per il trasferimento presso gli Uffici Detenuti. Per questi verrà riportato un duplice punteggio e una duplice collocazione in graduatoria? È certamente un aspetto da definire e disciplinare meglio, fermo restando che sarebbe più congruo procedere a bandi e graduatorie distinti, quantomeno, per ciascuna Direzione generale;
  • Il colloquio, anche in relazione al punteggio massimo da esso derivante, comparato con i punti previsti per i restanti titoli, conferisce eccessiva discrezionalità all’Amministrazione. Andrebbe eliminato o, almeno, andrebbero sensibilmente ridotti i punti attribuibili dalla Commissione;
  • Per le Scuole e gli Istituti d’istruzione devono essere redatte graduatorie separate per ciascuna Scuola e Istituto (andrebbe meglio specificato);
  • Per le Scuole e gli Istituti d’istruzione dovrebbe essere valutato fra i titoli anche la qualifica di “Istruttore di Addestramento Formale”;
  • Il periodo di prova dovrebbe essere di tre mesi non prorogabili: da un lato non si possono precarizzare gli operatori per un anno, dall’altro non si può restare in qualche modo “ostaggio” del capo ufficio per lo stesso lungo periodo;
  • Vanno ineluttabilmente codificati i tempi e le modalità d’emanazione dei bandi e di selezione degli operatori per l’assegnazione negli Uffici giudiziari in relazione a qualifica e genere (in funzione di quali principi e criteri di volta in volta si stabilisce a chi devono essere destinati i bandi e quali siano le qualifiche e il genere da selezionare?).

 

Nell’attesa di conoscere le determinazioni, cordiali saluti.

10657_-_pcd_extramoenia_-_osservazioni.pdf

 

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