Nota n. 10.626 - Con lettera circolare n. GDAP-0365765-2010 del 9 settembre 2010, l’allora Direzione generale del personale e della formazione del DAP aveva proceduto a una “Ricognizione dello stato della questione” e a fornire “istruzioni operative” in ordine al beneficio dettato dal 3° comma, art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni.
Fra l’altro, al paragrafo 7.2, si prescriveva che il richiedente i permessi in questione dovesse produrre un “programma di assistenza” a firma congiunta con la persona con disabilità che si giova dell’assistenza, fondamentalmente, al duplice scopo di esprimere il requisito della continuità dell’assistenza medesima con caratteri di adeguatezza e sistematicità e di consentire al datore di lavoro (dirigenti degli uffici) di programmare in modo razionale i servizi interni e l’organizzazione del lavoro.
Tale disposizione è stata poi ribadita da ulteriori direttive.
Tuttavia, com’è noto, la normativa in oggetto ha subito negli anni numerose novelle, tanto che dapprima è venuto meno il requisito della continuità e da ultimo quello dell’esclusività dell’assistenza, che non sono più necessari essendo peraltro espressamente previsto che “il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti […], che possono fruirne in via alternativa tra loro”.
È di ogni evidenza che, ferma restando l’opportunità che il richiedente il beneficio di cui trattasi produca la domanda in tempo utile alla programmazione dei servizi e all’organizzazione del lavoro, non possa essere più legittimamente imposta la presentazione del “programma di assistenza” a firma congiunta del lavoratore e della persona con disabilità.
Ciononostante, pressoché la generalità delle Direzioni delle sedi in cui prestano servizio appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in aderenza a datate e superate direttive della Direzione generale del personale e della formazione, continuano a pretenderlo.
Per quanto accennato, si prega la S.V. voler attuare, per il tramite del proprio staff, un’aggiornata ricognizione della materia e d’impartire nuove istruzioni che, ferma restando la programmazione dei permessi idonea a consentire la pianificazione dei servizi, fatti sempre salvi i casi d’urgenza e d’imprevedibilità, facciano cessare l’ormai illegittima e incongrua pretesa di produzione del “programma di assistenza” sottoscritto anche dalla persona con disabilità.
Nell’attesa di un cortese riscontro, cordiali saluti.