Nota n. 10.137 - Com’è noto, l’art. 22, D.P.R. n. 57/2022, nell’introdurre per gli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile gli istituti del congedo e del riposo solidale, ha altresì statuito che la cessione debba avvenire “secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto”.
Atteso il notevole lasso di tempo infruttuosamente decorso dall’entrata in vigore del Decreto in questione, si sollecita cortesemente la S.V. a voler avviare la procedura negoziale finalizzata alla definizione dell’accordo integrativo che consenta di rendere fruibili per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria il congedo e il riposo solidale.
Nell’attesa, molti cordiali saluti.