Nota n. 10.127 - Con nota n. m_dg.GDAP.13/06/2022.0227804.U della Sua Direzione generale sono state fornite agli Uffici dipendenti indicazioni illustrative e applicative del DPR 20 aprile 2022, n. 57 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»).
Analogamente ha fatto la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a riguardo della Polizia di Stato, con la nota n. 0046757 del 23 settembre 2022.
Tuttavia, con riferimento all’art. 12, la predetta Direzione centrale, oltre ad aver evidenziato che l’indennità supplementare di marcia è stata rideterminata con un incremento dall’attuale 180% alla nuova misura del 280% dell’indennità d’impiego operativo di base stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio e che è stata ridotta da 8 a 4 ore la durata del servizio richiesta per la corresponsione dell’emolumento (21° comma, art. 13, DPR n. 56/2022), ha confermato che essa compete anche agli operatori della Polizia di Stato impiegati nelle esercitazioni di tiro, nelle condizioni di cui all’art. 8, legge 23 marzo 1983, n. 78 (“… in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio …”), precisando, altresì, che “il personale impiegato fuori sede nell’ambito di servizi collettivi, oltre l’orario di servizio, anche per la durata del viaggio, è da considerarsi in servizio” (2° comma, art. 12, DPR 57/2022).
Poiché non si ha notizia che per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria trovino ancora applicazione gli stessi principi (pure in relazione al riconoscimento del lavoro straordinario per il tempo di viaggio) e che l’indennità supplementare di marcia, così come rideterminata, risulta per alcune qualifiche e anzianità d’importo superiore alla misura dell’indennità di missione ordinaria, si prega la S.V. di voler integrare nel senso sopra indicato le disposizioni emanate, in ossequio alle previsioni negoziali e anche al fine di garantire il rispetto del principio di perequazione del trattamento economico per gli operatori delle Forze di polizia (Corte costituzionale, sent. n. 277 del 3-12 giugno 1991), nonché di fornire ogni informazione in merito a questa Organizzazione Sindacale.
Nell’attesa di un cortese, urgente riscontro, molti cordiali saluti.