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Nota n. 10.122 - Nel riscontrare la Sua cortese n. m_dg.GDAP.20/10/2022.0396087.U relativa all’oggetto, preliminarmente, si stigmatizza il grave ritardo accumulato dall’organo di garanzia (sic!) cui, evidentemente, viene impedito di assolvere a funzioni e ruolo. Così facendo, da un lato, non si favoriscono corrette relazioni sindacali con tutto ciò che ne consegue anche in termini di operatività e buon andamento amministrativo, dall’altro, si rischia persino d’arrecare grave nocumento all’erario, eventualità che si fa espressa riserva di segnalare – dopo approfondita valutazione – agli organi competenti.

         Anche per tali ragioni, oltre che per l’attualità delle materie da trattarsi, si conferma l’interesse alla discussione dei due casi di cui alla nota surrichiamata.

         D’altro canto, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Ufficio da Lei diretto non dovrebbero limitarsi a riassumere le questioni controverse delle quali vengono direttamente investiti riportandole sic et simpliciter per come descritte da una delle parti in contesa, quali sono le direzioni delle singole sedi di volta in volta interessate, ma dovrebbero farsi parte attiva per dirimerle esprimendo una propria valutazione e adempiendo così – anch’essi – alla loro funzione.

         Analogamente, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Ufficio da Lei diretto non possono sperare di risolvere le questioni sottoposte al giudizio della Commissione di Garanzia semplicemente non convocandola; modo di (non) operare, quest’ultimo, che potrebbe persino integrare una condotta antisindacale, perseguibile ex art. 28, legge n. 300/1970.

         Cordiali saluti,

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