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L. 23 dicembre 1977, n. 937 
Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1977, n. 355.

 

ART. 1.

Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordlnamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.

ART. 2.

Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo i, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta.

ART. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei vari Ministeri nonché nei bilanci delle amministrazioni autonome.

ART. 4.
Norma transitoria.

Le giornate di riposo di cui al punto a) dell'articolo 1, spettanti per il 1977, possono essere fruite a richiesta del dipendente anche nel corso del 1978.
Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 relative al 1977, possono essere fruite, entro il primo quadrimestre del 1978.

ART. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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