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Pubblicato il 21 giugno 2016, nella seduta n. 641

CAPPELLETTI , MANGILI , DONNO , MORONESE , BERTOROTTA , MORRA , BLUNDO , LEZZI , PUGLIA , BOTTICI , PAGLINI , GIARRUSSO - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003", all'art. 36, prevede alcune norme a tutela dei dirigenti sindacali;

il comma 2 dispone che "Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso";

considerato che:

da un comunicato stampa della UILPA (Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione) Polizia penitenziaria, diramato a seguito di una riunione, tenutasi in data 23 marzo 2016, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si apprende che molti sindacati rappresentativi utilizzano la norma citata con uno scopo diverso da quello per cui è stata prevista, che è quello di garantire il diritto del sindacalista ad essere distaccato presso altra sede per poter svolgere la propria attività;

risulta agli interroganti che sempre più frequentemente giovani appena arruolati nel corpo di Polizia penitenziaria, al termine della scuola di formazione, vengono posti in aspettativa sindacale, spesso non retribuita, "a tempo determinato" per 2 anni, il tempo necessario per ottenere il trasferimento presso la sede desiderata, solitamente vicino al luogo di residenza;

tale fenomeno interesserebbe soprattutto le regioni del sud Italia, dove giovani poliziotti penitenziari, assegnati alle sedi del Nord, ottengono celermente il trasferimento, con precedenza rispetto ad altri che sarebbero in attesa di trasferimento da anni e la cui speranza di rientrare nei luoghi di provenienza diventa sempre più flebile;

durante l'incontro svolto presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, come riportato dal citato comunicato della UILPA, è emerso che l'accoglimento delle richieste di trasferimento per altre motivazioni (assistenza di familiari diversamente abili ex legge n. 104 del 1992, espletamento di mandato elettorale, eccetera) è tutt'altro che automatico ed avviene dopo diversi anni di attesa;

considerato inoltre che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, all'art. 31, rubricato "Distacchi sindacali", dispone che: "A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di sessantatre distacchi per la Polizia di Stato, di trentadue distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di dieci distacchi per il Corpo forestale dello Stato";

l'ultimo comma dell'articolo citato dispone che "I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione (...). I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni";

il comunicato UILPA del 23 marzo 2016, in tema di aspettative sindacali non retribuite, riporta che "coloro che dal 2013 al 2015 sono stati trasferiti a seguito di aspettativa sindacale sono 45", mentre attualmente risultano in aspettativa sindacale 83 poliziotti penitenziari;

considerato infine che il citato art. 36, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, legittima i suddetti trasferimenti prevedendo espressamente la facoltà di trasferire il "dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale", ma non obbliga all'accoglimento del trasferimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali misure intenda adottare per contrastare l'applicazione impropria della norma che, a giudizio degli interroganti, comporta ingiusti privilegi e favoritismi per alcuni componenti del corpo di Polizia penitenziaria;

quali iniziative intenda intraprendere per garantire che i trasferimenti vengano effettuati in presenza di reali esigenze ed al termine di un'attenta procedura valutativa, al fine di scongiurare automatismi e l'esercizio arbitrario del potere facoltativo previsto dalle norme;

quali verifiche intenda promuovere per controllare la regolarità e la legittimità dei provvedimenti di trasferimento sinora emessi e se, del caso, non intenda disporne la revoca con efficacia immediata.

 Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05974

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