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Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2016-2018, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria). (17A02607) (GU Serie Generale n.87 del 13-4-2017)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 20 marzo 2017 

Ripartizione dei  contingenti  complessivi  dei  distacchi  sindacali
retribuiti autorizzabili, nel triennio 2016-2018,  nell'ambito  delle
Forze di polizia ad ordinamento civile  (Polizia  di  Stato  e  Corpo
della polizia penitenziaria). (17A02607) 

(GU n.87 del 13-4-2017)

 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 2  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per  disciplinare
i contenuti del rapporto  d'impiego  del  personale  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate»; 
  Visto l'art. 2, del citato decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.
195, ed in particolare  il  comma  1,  lettera  A),  come  modificato
dall'art. 1, del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129,  in  base
al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude  le
procedure per la definizione della disciplina del rapporto  d'impiego
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e' emanato a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica e da
una  delegazione  sindacale   composta   dai   rappresentanti   delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale del personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per  la  funzione
pubblica  (ora  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica
amministrazione), in conformita' alle  disposizioni  vigenti  per  il
pubblico impiego in materia di accertamento della  rappresentativita'
sindacale; 
  Visto l'art. 31, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
giugno 2002, n.  164,  ed  in  particolare  il  comma  1,  confermato
dall'art. 46 del decreto del Presidente della  Repubblica  16  aprile
2009, n. 51, che determina, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2003,  il
limite massimo dei distacchi sindacali  retribuiti,  autorizzabili  a
favore del personale di ciascuna  Forza  di  polizia  ad  ordinamento
civile,  rispettivamente,  nei  contingenti  complessivi  di  n.   63
distacchi sindacali per la Polizia di Stato  e  di  n.  32  distacchi
sindacali per il Corpo della polizia penitenziaria; 
  Visto il comma 12, dell'art. 7, del decreto legislativo  12  maggio
1995, n. 195, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 2, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  che  dispone:  «La  disciplina
emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma
11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa,  a
decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti,  e
conserva efficacia fino alla data di entrata in  vigore  dei  decreti
successivi»; 
  Visto  il  citato  art.  31,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 164 del 2002,  ed  in  particolare  il  comma  2,  come
modificato dal comma 4, dell'art.  22,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il  quale  prevede  che  alla
ripartizione degli specifici menzionati contingenti  complessivi  dei
distacchi  sindacali  retribuiti,  tra  le  organizzazioni  sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale  della  Polizia  di
Stato e del Corpo della polizia  penitenziaria  incluse  nel  decreto
ministeriale 28 ottobre  2016  di  individuazione  della  delegazione
sindacale  che  partecipa  alle   trattative   per   la   definizione
dell'accordo sindacale per il  triennio  2016-2018,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  provvede,  nell'ambito,  rispettivamente,  della
Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, il Ministro
per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  sentite  le
organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre  di
ciascun «biennio» (ora triennio, ai sensi del  richiamato  comma  12,
dell'art. 7, del decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  195,  nel
testo introdotto dall'art. 63, comma 2, del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150); 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2017,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche»,  al
Corpo forestale dello Stato non verra' applicata la ripartizione  dei
contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti; 
  Visto il richiamato comma 2, dell'art. 31, del citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 164  del  2002,  che  prevede  che  la
ripartizione, la quale  ha  validita'  fino  alla  successiva,  degli
specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti,
nell'ambito, rispettivamente, della Polizia  di  Stato  e  del  Corpo
della polizia penitenziaria, «...  e'  effettuata  esclusivamente  in
rapporto al numero delle deleghe  complessivamente  espresse  per  la
riscossione del contributo sindacale  conferite  dal  personale  alle
rispettive   amministrazioni,   accertate    per    ciascuna    delle
organizzazioni sindacali aventi titolo  alla  data  del  31  dicembre
dell'anno precedente a quello in  cui  si  effettua  la  ripartizione
...»; 
  Visto l'art. 34, comma 1, del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica, confermato dall'art. 46, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, secondo il quale le amministrazioni
centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile  «...  inviano,
entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi  relativi  alle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; 
  Vista la nota del 13 luglio 2016, prot. 238562, pervenuta  in  pari
data, con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso  i  dati
certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i  contributi
sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2015, con riguardo alle
organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi  del  personale
del Corpo della polizia penitenziaria; 
  Vista la nota del 17 ottobre 2016, prot.  4247/2016,  pervenuta  in
data 25 ottobre 2016, con  la  quale  il  Ministero  dell'interno  ha
trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle  deleghe
per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre  2015,
con riguardo alle organizzazioni  esponenziali  degli  interessi  del
personale della Polizia di Stato; 
  Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in  quanto  aventi
titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali  citati  nella  loro
qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi  della
normativa vigente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2016,
con il quale l'on.  dott.ssa  Maria  Anna  Madia  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2016, con  il  quale  all'on.  dott.ssa  Maria  Anna  Madia,
Ministro senza portafoglio, e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio  2017,  con  il   quale   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e' stato delegato, tra  l'altro,
ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e  le  misure
di carattere  generale  volte  a  garantire  la  piena  ed  effettiva
applicazione e attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni
...», nonche' le funzioni riguardanti, tra l'altro, «l'attuazione ...
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ripartizione del  contingente  complessivo  dei  distacchi  sindacali
  retribuiti autorizzabili, per il  triennio  2016-2018,  nell'ambito
  della Polizia di Stato. 
  Il contingente complessivo di  63  distacchi  sindacali  retribuiti
autorizzabili, ai sensi  dell'art.  31,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.  164,  confermato
dall'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica  16  aprile
2009, n. 51, a favore  del  personale  della  Polizia  di  Stato,  e'
ripartito, per il triennio 2016-2018, tra le seguenti  organizzazioni
sindacali del personale della Polizia di Stato,  rappresentative  sul
piano nazionale, incluse nel decreto ministeriale 28 ottobre 2016  di
individuazione  della  delegazione  sindacale  che   partecipa   alle
trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio
2016-2018, tenuto conto delle modalita' di cui all'art. 31, comma  2,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, e
successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in  rapporto
al numero delle deleghe complessivamente espresse per la  riscossione
del contributo sindacale, conferite dal personale  della  Polizia  di
Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data
del 31 dicembre 2015: 
    1) S.I.U.L.P. - n. 17 distacchi sindacali; 
    2) S.A.P. - n. 12 distacchi sindacali; 
    3) S.I.A.P. - n. 8 distacchi sindacali; 
    4) UGL - POLIZIA DI STATO - n. 6 distacchi sindacali; 
    5) S.I.L.P. CGIL - n. 6 distacchi sindacali; 
    6) CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA - n. 5 distacchi sindacali; 
    7) FEDERAZIONE COISP - n. 5 distacchi sindacali; 
    8) FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL  POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.)  -  n.  4
distacchi sindacali. 
                               Art. 2 
 
Ripartizione del  contingente  complessivo  dei  distacchi  sindacali
  retribuiti autorizzabili, per il  triennio  2016-2018,  nell'ambito
  del Corpo della polizia penitenziaria. 
  Il contingente complessivo di  32  distacchi  sindacali  retribuiti
autorizzabili, ai sensi  dell'art.  31,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.  164,  confermato
dall'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica  16  aprile
2009,  n.  51,  a  favore  del  personale  del  Corpo  della  polizia
penitenziaria, e'  ripartito,  per  il  triennio  2016-2018,  tra  le
seguenti organizzazioni  sindacali  del  personale  del  Corpo  della
polizia penitenziaria, rappresentative sul piano  nazionale,  incluse
nel decreto ministeriale 28  ottobre  2016  di  individuazione  della
delegazione  sindacale  che  partecipa   alle   trattative   per   la
definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2016-2018, tenuto
conto delle modalita' di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  164  del  2002,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in rapporto  al  numero
delle  deleghe  complessivamente  espresse  per  la  riscossione  del
contributo sindacale, conferite dal personale del Corpo della polizia
penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna  di  esse
alla data del 31 dicembre 2015: 
    1) S.A.P.Pe. - n. 9 distacchi sindacali; 
    2) O.S.A.P.P. - n. 5 distacchi sindacali; 
    3) UIL-PA P.P. - n. 4 distacchi sindacali; 
    4) Si.N.A.P.Pe. - n. 4 distacchi sindacali; 
    5) CISL. FNS - n. 3 distacchi sindacali; 
    6) USPP - n. 3 distacchi sindacali; 
    7) F.S.A.-C.N.P.P. - n. 2 distacchi sindacali; 
    8) CGIL FP/PP - n. 2 distacchi sindacali. 
                               Art. 3 
 
  Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti 
 
  La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali
retribuiti di cui agli articoli 1 e 2 decorre, ai sensi dell'art. 31,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,
n. 164, confermato dall'art. 46, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, dall'entrata in vigore del presente
decreto fino all'adozione del successivo decreto. 
                               Art. 4 
 
Modalita'  e  limiti  per  il  collocamento  in  distacco   sindacale
                             retribuito 
 
  Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito, nei
limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di
polizia ad  ordinamento  civile,  nel  rispetto  delle  disposizioni,
modalita' e procedure contenute nell'art. 31, commi 3,  4  e  5,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.  164,
confermato dall'art. 46, del decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2009, n. 51. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ed entrera' in vigore dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione. 
    Roma, 20 marzo 2017 
 
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                      e la pubblica amministrazione   
                                                 Madia

 

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