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Scarso rendimento, la dispensa dal servizio si applica anche al personale di Polizia penitenziaria
di Daniela Dattola -
La dispensa dal servizio per scarso rendimento prevista dall'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) vale anche al personale della Polizia penitenziaria. Infatti, è un istituto di diretta e autonoma applicazione, costitutivo di principi generali validi per tutto il pubblico impiego ed applicabile alle ipotesi in cui la prosecuzione del rapporto di servizio risulti impossibile in base ad una valutazione oggettiva e globale della condotta lavorativa del dipendente se confrontata con la condotta che, al contrario, il rapporto di servizio stesso impone.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 884 del 24 febbraio 2017.I presupposti per la dispensa dal servizio per scarso rendimento
Ai sensi dell’articolo 129 del Dpr n. 3 del 1957 la dispensa dal servizio può essere disposta nei confronti dell'impiegato:
• divenuto inabile per motivi di salute;
• o che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento: situazione che ricorre nel caso in cui il dipendente, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al “buono”.
In forza di un costante orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 4988 del 5 settembre 2011) la difesa tecnica dell'incolpato non è prevista.
L'articolo 129 citato ed il successivo articolo 130 dispongono poi che all'eventuale dispensa dell'impiegato dal servizio si giunge previa assegnazione di un termine per presentare le proprie osservazioni o chiedere di essere sentito personalmente, nonché, nel caso in cui la dispensa sia dovuta a motivi di salute, che alla visita medica collegiale sia assistito da un medico di fiducia.
L'istituto in esame può essere inoltre disposto, non solo in base ad una valutazione negativa sulla quantità delle prestazioni, ma anche in relazione alla qualità delle medesime, quali l'ordine, la disciplina ed il senso di responsabilità, che concorrono ad integrare il giudizio sulla personalità del dipendente senza alterare la natura non disciplinare del provvedimento.Natura e finalità dell'istituto
Le caratteristiche intrinseche dell'istituto portano ad escludere che esso abbia natura meramente residuale e che sia pertanto applicabile unicamente quando non si possano applicare misure di diversa natura quali le sanzioni disciplinari.
La dispensa dal servizio risponde infatti all'esigenza di tutelare la funzionalità e l'assetto organizzativo della Pubblica amministrazione nei confronti del dipendente pubblico che nel complesso mostri insufficiente rendimento dell'attività da lui prestata, con riferimento all'insussistenza di risultati utili alla funzionalità dell'ufficio.
L'istituto ha quindi natura diversa dalla sanzione disciplinare, ben potendo tuttavia basarsi anche su fatti disciplinarmente rilevanti ed idonei ad evidenziare la scadente attività lavorativa e lo stesso comportamento dell'incolpato.Il caso
Un'addetta alla Polizia penitenziaria ha appellato la sentenza del Tar che aveva disposto la sua dispensa dal servizio per scarso rendimento, lamentando:
• l'inapplicabilità per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria dell'articolo 129 del Dpr n. 3 del 1957, in quanto previsto solo per le categorie di pubblici impiegati non contrattualizzate a cui, secondo la ricorrente, la Polizia Penitenziaria non apparterrebbe;
• violazione di legge per non averle consentito di svolgere le proprie difese né di essere assistita da un difensore;
• la sola valutazione dei giudizi complessivi “mediocre” o “insufficiente” dalla stessa conseguiti per molti anni sarebbero stati imputabili unicamente alle sanzioni disciplinari riportate a causa di assenze dal servizio per motivi di salute.La decisione dei Giudici di Palazzo Spada
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, precisando in particolare che la dispensa dal servizio per scarso rendimento:
• è un istituto pacificamente applicabile anche agli addetti alla Polizia penitenziaria poiché “l'articolo 131 del Dlgs n. 443 del 1992 dispone, con clausola di ordine generale, che per quanto in esso non previsto al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato”, di conseguenza, la dispensa in esame si configura quale istituto di diretta e autonoma applicazione applicabile anche nei confronti del personale della Polizia penitenziaria;
• l'articolo 129 ed il successivo articolo 130 del Dpr n. 3 del 1957 dispongono che nel procedimento che eventualmente può sfociare nella dispensa dell'impiegato dal servizio non è prevista la difesa tecnica; previsione, quest'ultima, perfettamente coerente con il fatto che non si è in presenza di una sanzione disciplinare (alla ricorrente venne inoltre data la possibilità di essere sentita, ma la stessa non ne usufruì per sua stessa scelta);
• “esprime un percorso di formazione ed un tipo di valutazione analogo ai giudizi annuali sullo svolgimento della carriera dell'impiegato pubblico, anch'essi rivolti a valutare l'attività svolta nel periodo considerato … rivolti non tanto a sanzionare singoli episodi bensì a scandire ed a garantire il regolare funzionamento … con il servizio dovuto, della “attività” prestata dall'impiegato, attraverso un apprezzamento del complesso dei profili personale, professionali ed operativi che connotano la sua condotta”. Essa, quindi, comporta un'ampia discrezionalità che l'Amministrazione può impiegare per l'adozione del relativo provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro ed è censurabile solo per eccesso di potere o in presenza di evidenti vizi di illogicità, irragionevolezza e/o travisamento dei fatti, situazione assolutamente non riscontrata nel caso sottoposto al giudizio del Collegio.
fonte: http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/AEQbLop/0?refresh_ce=1