Scarica qui le nuove direttive - Le osservazioni giunte in merito alla precedente disposizione GDAP 19/3/2020.0093753.U, inducono a rivalutarla in ragione dell' esigenza primaria di adottare ogni necessaria misura di contenimento del rischio di contagio da COVID 19 e al contempo di assicurare il benessere del personale nei limiti imposti dalle disposizioni governative e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
Gli spacci degli istituti assicurano la vendita di generi alimentari di prima necessità, di prodotti di igiene personale e di tabacchi che, in particolare per il personale accasermato, allo stato consente
di evitare spostamenti all 'esterno. Tali spostamenti sono ancora più problematici per il personale in servizio presso istituti ubicati lontano da centri urbani. La questione della regolamentazione dell'apertura degli spacci è stata affrontata con le SS.LL. nel corso della videoconferenza tenutasi lo scorso 20 marzo, durante la quale è stato Loro chiesto di valutare le esigenze e le modalità che potessero consentire la continuità del servizio. Al fine contemperare le esigenze sopra esposte, Le SS.LL. vorranno concordare con i Direttori e i Comandanti di Reparto, anche attraverso un' interlocuzione con il Dirigente sanitario presente in Istituto, le modalità che possano consentire il proseguimento del servizio con l'indicazione che è consentita la sola vendita dei generi alimentari di prima necessità, prodotti di igiene personale e di tabacchi, autorizzando il servizio di banco con l' uti lizzo di contenitori monouso escludendone la consumazione al l' interno del locale spaccio. Al contempo vorranno verificare la possibilità di tenere in funzione i distributori automatici per l'erogazione di bevande e snack, garantendo l' accesso contingentato al distributore e il rispetto rigoroso della distanza interpersonale.
L'Ente di Assistenza assicurerà ogni utile supporto e consulenza ai gestori degli spacci per gli aspetti amministrativo-contabili e per ogni altra esigenza.
GDAP 0098138