Con riferimento al quesito avanzato da talune OO.SS. si ritiene di confermare quanto più vplte affermato da questo Dipartimento in riscontro ! ad analoghi e precedenti!quesiti, ovvero che, laddove il permesso sindacale sia utilizzato dal Dirigente sindacale per partecipare ad una convocazione dell'Amministrazione nella giornata destinata al riposo settimanale, si possa concedere il permesso sindacale, garantendo il recupero del riposo stesso.
Al contrario, se il giorno di permesso sindacale è richiesto da una sigla sindacale per impegni sindacali non legati alla partecipazione ad incontri su convocazione dell'Amministrazione Penitenziaria, ed il giorno di permesso per il proprio dirigente coincide con il giorno in cui lo stesso è in riposo settimanale, non si deve dar luogo al recupero di detto giorno, posto che mancherebbe il presupposto stesso del diritto al recupero, ovvero l'espletamento del servizio.
La finalità del permesso sindacale è infatti quella di esonerare il dipendente, rappresentante sindacale, dal prestare servizio, consentendogli di svolgere attività sindacale.
Nel caso in cui il dipendente fruisca di riposo settimanale, verrebbe a mancare proprio il presupposto della concessione, non essendo il richiedente impegnato in un turno di servizio dal quale essere esentato. In tal senso si è espresso anche il Ministero degli Interni, dipartimento della Pubblica sicurezza, in un pronunciamento del 2011.
Tanto si rappresenta per fornire un indirizzo generale ed uniforme.
La circolare