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Decreto 29 settembre 2017 - Concorso a 197 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 13 ottobre 2017 - IV serie speciale)

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria  Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto l’articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;

Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell’ordine”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive modificazioni;

Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;

Visto l’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 recante “Codice dell'ordinamento militare”;

Visto in particolare il comma 7 bis, del citato articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 secondo il quale “ A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo”;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro della Difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali – in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le “Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo”;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante “Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’articolo 8 concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;

Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato Generale della Sanità 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

Visto il D.P.C.M 4 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti il primo settembre 2017, al n. 1791;

Visto il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della direzione generale del personale e delle risorse;

Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;

Considerato che, a integrazione delle procedure indette riservate ai volontari in ferma prefissata, occorre bandire, in relazione alla percentuale prevista per l’anno 2017 dall’art. 2199, comma 7-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, calcolata anche tenuto conto del citato provvedimento del 4 agosto 2017, un concorso pubblico per esami aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;


Decreta


Articolo 1
Posti disponibili a concorso

  1. E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessivi n. 197 posti (n. 147 uomini; 50 donne) di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria.
  2. Numero 2 posti (uno maschile ed uno femminile) degli allievi agenti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) previsto dall’art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per l’assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano. Nella domanda i concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiano o tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
  3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -, sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2017 - 2019.

Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.


Articolo 2
Requisiti e condizioni per la partecipazione

  1. I candidati, la partecipazione al presente concorso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  1. cittadinanza italiana;
  2. godimento dei diritti civili e politici;
  3. aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto;
  4. idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive disposizioni, ed in particolare:
  • Requisiti fisici
  1. sana e robusta costituzione fisica;
  2. composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile;
  3. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
  4. visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione;
  5. funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
  6. l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque:
  • devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori;
  • è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;
  • almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori;
  • gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;
  • il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.

Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni ed infermità previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

  • Requisiti attitudinali
  1. un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
  2. un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
  3. una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
  4. una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro.
  1. Diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
  2. essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  1. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.


Articolo 3
Esclusione dal Concorso

  1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per l’accertamento dell’idoneità fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.
  2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
  3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
  5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano “con riserva” alle prove ed agli accertamenti concorsuali.
  6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale delle risorse.


Articolo 4
Trattamento dei dati personali

  1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
  2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.
  3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
  4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento.
  5. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione generale del personale e delle risorse preposto alla direzione dell’Ufficio VI - Concorsi.


Articolo 5
Domanda di partecipazione

  1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV^ Serie Speciale, concorsi ed esami.
    Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
    Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda stessa, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova d’esame.
    In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
    Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda.
  2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
  3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando ( Allegato 1), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse – Ufficio VI – Concorsi - Polizia Penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.


Articolo 6
Compilazione della domanda

  1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare:
    1. il cognome ed il nome;
    2. la data ed il comune di nascita, nonché il codice fiscale;
    3. il possesso della cittadinanza italiana;
    4. l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    5. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
    6. il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
    7. i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
    8. se si è stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    9. di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
  3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del codice fiscale, della residenza o il domicilio nonché dell’indirizzo di posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento – al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse – Ufficio VI - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute successivamente all’inoltro della domanda di partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
  4. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 23 gennaio 2018, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it .
  5. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.


Articolo 7
Comunicazione agli aspiranti

  1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’articolo 6, comma 4, e eventuali modifiche, pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it , tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
  2. L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.


Articolo 8
Commissione esaminatrice

  1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d’esame di cui al successivo articolo 9 del presente decreto, nominata con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse, è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente penitenziario e/o Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria ovvero scelti tra i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava ovvero tra i funzionari dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti all’area III.
  2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area III.
  3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
  4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.


Articolo 9
Prova d’esame

  1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso ai sensi dell’articolo 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione ( fotocopia dello stesso), di copia della domanda di partecipazione nonché della documentazione richiesta all’articolo 5, comma 1, (ricevuta di invio della domanda completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere la prova d’esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell’ora stabiliti nel calendario pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it il 23 gennaio 2018, ovvero in altra data ivi fissata, indicata a partire dalla suddetta pubblicazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
  2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
  3. L’esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo.
  4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
  5. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
  6. La durata della prova è stabilita dalla Commissione all’atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
  7. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.
  8. Ferma restando la riserva di cui all’articolo 1, comma 2, del presente bando sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo articolo 11 i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 370 e 125 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 11 e 12 risulti inferiore al numero dei posti a concorso, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l’Amministrazione, si riserva la facoltà di convocare un’ulteriore aliquota di candidati risultati idonei alla prova culturale.


Articolo 10
Modalità di svolgimento della prova

  1. Durante la prova d’esame, è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
  2. Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e con l’esterno.
  3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
  4. L’esito della prova è pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia.


Articolo 11
Accertamenti psico-fisici

  1. Dopo aver superato la prova d’esame, i candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso, nell’ambito dell’aliquota di cui all’articolo 9, comma 8, sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.
  2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell’articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/92.
  3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava ovvero un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area III.
  4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
  5. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
  6. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
  7. La Commissione medica di seconda istanza è composta ai sensi del quarto comma dell’articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e delle risorse.


Articolo 12
Accertamenti attitudinali

  1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore all’ottava aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell’articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava ovvero da un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area terza.
  2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
  3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
  4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
  5. Avverso al giudizio di non idoneità il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
  6. Il nuovo accertamento è effettuato da una Commissione di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e composta da due dirigenti medici in qualità di componenti, individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  7. Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore generale del personale e delle risorse.


Articolo 13
Documentazione Amministrativa

  1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali dovranno far pervenire entro venti giorni dalla suddetta idoneità:
  1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’eventuale assunzione;
  2. le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia.


Articolo 14
Graduatoria

  1. Ferma restando la riserva di cui all’articolo 1, comma 2, la Commissione di cui all’articolo 8 redige per i soli aspiranti idonei alla prova scritta che hanno superato gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la graduatoria di merito, suddivisa per contingente maschile e femminile.
  2. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito per ciascun contingente, maschile e femminile, dei posti messi a concorso e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
  3. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall’articolo 5, del D. P. R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
  4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza dei dati sensibili . Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.


Articolo 15
Nomina vincitori

  1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
  2. I candidati cui al comma 1 che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
  3. La nomina dei vincitori è disposta con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse.
  4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.
  5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.


Roma, 29 settembre 2017

Pietro Buffa

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