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Rif. nota GDAP 0040948-2013 del 1 ° febbraio 2013.
Con la nota in oggetto codesto Dipartimento ha chiesto di conoscere l'opinione di questa Autorità in ordine alla richiesta delle Organizzazioni sindacali del Corpo di polizia penitenziaria di effettuare riprese foto-video nel corso delle visite sui luoghi di lavoro degli istituti penitenziari previste dall'art.
5, comma 6 dell'Accordo nazionale quadro del 24 marzo 2004.
Nella nota viene ravvisata "l'inopportunità di procedere all'autorizzazione richiesta per ragioni di sicurezza complessiva degli istituti, di tutela della riservatezza
degli operatori ed al fine di evitare ulteriori aggravi di lavoro(. .. )".
Al riguardo, con riferimento ai soli profili d~ protezione dati di competenza del Garante, si rileva che il citato comma 6 dell'art. S dell'Accordo
nazionale quadro, il cui testo è allegato alla nota, precisa che la visita dei rappresentanti sindacali "è diretta a verificare esclusivamente le condizioni logistiche
dei vari luoghi di lavoro".

Il testo risulta fare chiaro riferimento alla verifica dei luoghi frequentati dagli agenti nello svolgimento della loro attività lavorativa - quali uffici, spazi
dedicati alla custodia dei detenuti, locali vari, eventuali apparecchiature utilizzate, postazioni di lavoro, ecc. - in funzione della loro idoneità a consentire
l'espletamento dei compiti di istituto in condizioni di salubrità e sicurezza.

In tale contesto, le ipotizzate riprese foto-video vanno limitate alle sole condizioni degli ambienti, con esclusione di profili attinenti alla protezione dei
dati personali. L'eventuale coinvolgimento nelle riprese del personale operante negli istituti, come pure dei detenuti ivi ristetti, in quanto non essenziale rispetto al
fine del controllo dei luoghi di lavoro demandato alle Organizzazioni sindacali dal contratto collettivo, comporterebbe, infatti, un trattamento di dati non conforme alla normativa vigente, perché effettuato in violazione del principio di necessità ed eccedente rispetto alle finalità perseguite con le verifiche previste dalla contrattazione (cfr. artt. 3 e 11, comma 1, lett. d) del Codice).
Ciò chiarito per quanto di competenza di questa Autorità, rimane ovviamente salva, in quanto rimessa alla esclusiva competenza di codesto
Dipartimento, la valutazion~ di ogni altro profilo della questione, quale la salvaguardia delle esigenze di sicurezza degli istituti.
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

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