Nota n. 11.095 - Con circolare n. 92 del 4 settembre scorso, l’INPS ha precisato che, in caso di assenza per malattia e quando sia richiesta la visita domiciliare con l’inizio dell’infermità in giorno feriale (escluso il sabato), la decorrenza della prognosi riportata nel certificato medico, in determinate circostanze, può essere di un giorno antecedente alla data del rilascio purché il medico curante valorizzi nel certificato telematico il campo “Dichiara di essere ammalato dal …”.
Ciò nell’affermazione dell’elementare principio finalizzato a “non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante”, attesa anche la “facoltà, disciplinata nei contratti di lavoro per i Medici di Medicina Generale - MMG (da ultimo, confermata all’art. 43, comma 6, dell’ACN 15 gennaio 2026), di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario”.
Tale principio, palesemente, è estendibile a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente da chi eroghi la prestazione previdenziale e, dunque, anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.
Con riferimento a questi ultimi, si prega pertanto la S.V. di voler impartire, con cortese urgenza, corrispondenti direttive disciplinando anche le procedure cui attenersi nel caso si opti per il certificato cartaceo.
Nell’attesa, cordiali saluti.