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Nota n. 9184Gentile Direttore Generale, si è venuti a conoscenza, con molta sorpresa e un certo sgomento, dei contenuti della nota n. m_dg.GDAP.03/07/2019.0210041.U della S.V. e relativa all’oggetto.

Con essa si perviene infatti a conclusioni restrittive e a parere di chi scrive errate in relazione al trattamento economico spettante agli operatori del Corpo di polizia penitenziaria che hanno frequentato il VI Corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori.

 La direttiva citata, invero, sembra muovere da una lettura parziale, circoscritta e fuorviante della disciplina che regola la materia, limitandosi a un’analisi dell’art. 26, 2o comma, D.Lgs. n. 443/1992, evidentemente decontestualizzata rispetto all’impianto generale della norma nella quale è incardinata e che non pare tener conto di altre variabili, pur contemplate, riferibili agli appartenenti al Corpo di cui si discute, prima fra tutte quelle che erano vincitori di un concorso interno (art. 28, 1o comma, lettera b), D.Lgs. n. 443/92).

Al di là del plurale, e prevalentemente rispetto ad esso, adottato dal 1o comma, art. 26, D.Lgs. 443/92 (“… dei corsi di cui al presente titolo …”), palesemente riferito ai corsi disciplinati dal titolo I del decreto legislativo, ma conseguenti al superamento di concorso pubblico, l’esegesi letterale, prim’ancora che sistematica, del 7o comma, art. 28, stesso D.Lgs. nel testo vigente, non lascia dubbio alcuno circa il fatto che Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

È di tautologica evidenza, pertanto, che operatori del Corpo di polizia penitenziaria che conservino la qualifica rivestita all’atto dell’ammissione durante e per tutta la durata dell’attività didattica non possano essere considerati in aspettativa speciale.

A ciò si aggiunga che, per quanto a conoscenza di questa Organizzazione Sindacale, i partecipanti al più volte menzionato corso di formazione non hanno avuto notificato alcun provvedimento di collocamento in aspettativa speciale e, particolarmente, che in tutte le identiche e pure analoghe (cfr. corsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti) occasioni è stato sempre riconosciuto agli interessati il trattamento economico di missione.

Infine, per mero tuziorismo, si evidenzia che anche la disciplina riguardante gli appartenenti alla Polizia di Stato richiamata nella nota della S.V. risulta riferita ai concorsi pubblici e, oltretutto, in massima parte abrogata.

Per quanto accennato, anche al fine di scongiurare ennesimi contenziosi per la tutela di diritti quesiti che, tuttavia, nell’ambito dell’Amministrazione penitenziaria non si assumono mai tali in aderenza all’insana e consolidata prassi di propendere indefettibilmente per l’interpretazione più sfavorevole per il dipendente, si prega la S.V. di voler approfondire e riconsiderare con gentile urgenza la materia, disponendo che agli appartenenti alla Polizia penitenziaria di cui in oggetto venga immancabilmente riconosciuto il trattamento economico di missione.

Nell’attesa di un urgentissimo riscontro, molti cordiali saluti.

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