Nota 8713 - Gentile Consigliere, con riferimento alla Sua cortese n. 0156747 del 10 u.s., sorprende – e non poco – la circostanza che a circa 6 anni di distanza dal suo varo formale (cfr. riunione del 15 ottobre 2012, di cui si allega ad ogni buon fine verbale di sintesi), fiumi di studi e discussioni (condotte da almeno 4 Vice Capo del DAP), lavoro di commissioni e gruppi, pile di scritti, nonché, da ultimo, l’insediamento nel mese di settembre 2017 di una “commissione d’inchiesta” (per dirla con le parole utilizzate dal Ministro della Giustizia nel corso della riunione con le OO.SS. del 13 settembre 2017), ci si interroghi ora e ancora su “cosa si intende per sorveglianza dinamica”.
Sul tema, peraltro, la UILPA Polizia Penitenziaria si è espressa innumerevoli volte ed ha persino organizzato momenti di riflessione e approfondimento che ha partecipato ai vertici dell’Amministrazione penitenziaria, i quali sono spesso intervenuti direttamente.
Ritornare sulla questione in forma epistolare e a prescindere da ogni esposizione rispetto al lavoro della Commissione presieduta dalla S.V., quasi si fosse all’ “anno zero” della sorveglianza dinamica, appare – si perdoni la franchezza – come un ulteriore avvinghiarsi intorno al problema, che non sembra favorire sbocchi precisi e incisivi.
Senza voler apparire irriverenti, sarebbe il caso di rileggere o, magari, leggere la copiosa corrispondenza inoltrata dalla UILPA Polizia Penitenziaria in tutti questi anni.
Tuttavia, mentre le commissioni studiano e si pongono dilemmi di natura filosofica, purtroppo, gli effetti collaterali di modalità (in)attuative talvolta improvvisate, spesso sconnesse e quasi sempre incoerenti della sorveglianza dinamica e dei circuiti a custodia aperta (che generalmente vengono spacciati per tali) si ripercuotono sui carichi di lavoro e, non di rado, sulla sicurezza e l’incolumità psicofisica degli operatori, i quali subiscono anche un numero sempre crescente di aggressioni a opera di detenuti senza che vengano adottate tangibili misure volte a contrastare il fenomeno.
Senza contare che il c.d. “contratto di governo” che sembrerebbe prendere forma fra le forze politiche farebbe pensare a un’appendice di riflessione che interviene fuori tempo massimo.
D’altro canto, più volte questa Organizzazione Sindacale ha evidenziato che l’inefficienza, l’approssimazione e la contraddittorietà, se non l’incapacità, nell’organizzazione e nel governo della sorveglianza dinamica avrebbe finito per rimetterne in discussione l’utilità e l’efficacia, prim’ancora che l’opportunità.
Pertanto, nel rimandare a quanto la UILPA Polizia Penitenziaria ha espresso sin dal 2012, si richiede la convocazione di una riunione per un confronto di merito che, anche attraverso l’acquisizione del lavoro condotto dalla Commissione dalla S.V. presieduta, possa favorire un approfondimento di tutte le questioni e l’individuazione di soluzioni in relazione a ciò che ha ostacolato e frena tuttora l’organizzazione (stricto sensu) e il ricorso alla sorveglianza dinamica su ampia scala, come ripetutamente (quanto sinora vanamente) annunciato dall’Amministrazione penitenziaria in copiose direttive e linee guida pure in aderenza al Reg. 51 raccomandazione Rec 2006 Comitato Ministri Consiglio d’Europa.
Nelle more e al fine di favorire riflessioni compiute su presupposti oggettivi (anche al di là di eventuali diversi indirizzi governativi), si richiedono le seguenti informazioni:
- Ogni dato utile in esito all’opera sinora condotta dalla Commissione presieduta dalla S.V.;
- Numero di istituti penitenziari in cui il sistema di sorveglianza è interamente “dinamico”;
- Numero di reparti/sezioni in cui è attuato il sistema di sorveglianza “dinamico”;
- Numero di istituti penitenziari nei quali coesistono organizzazioni a sorveglianza “dinamica” e a sorveglianza “statica”;
- Numero di detenuti sottoposti a sorveglianza “dinamica”;
- Numero di operatori del Corpo impiegati nella sorveglianza “dinamica”;
- Numero di istituti penitenziari in cui vige interamente la “custodia aperta”;
- Numero di reparti/sezioni in cui si attua la “custodia aperta”;
- Numero di istituti penitenziari nei quali coesistono organizzazioni a custodia ordinaria e a “custodia aperta”;
- Numero di detenuti sottoposti a “custodia aperta”;
- Numero di operatori del Corpo impiegati nella“custodia aperta”.
Nell’attesa, molti cordiali saluti.