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Nota n. 8656

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse - Dap.  -  Si è appreso che per il Corpo di polizia penitenziaria sarebbe stata data un’interpretazione errata, restrittiva, e comunque difforme e penalizzante rispetto agli omologhi delle altre Forze di Polizia, della norma di cui in oggetto.

            In particolare, si sarebbe conferita alla locuzione “Al personale che accede” un effetto letterale nell’individuazione del dies a quo, che sarebbe stato fissato all’entrata in vigore del decreto delegato (vale a dire al 7 luglio 2017), mentre per le altre forze polizia si sarebbe addivenuti a un’esegesi di portata più ampia, supportata dalla lettura della relazione tecnica allegata allo schema del decreto legislativo, tanto da attribuirgli una valenza retroattiva e dunque riferita non solo al personale che “accede”, ma anche a quanti abbiano avuto accesso (in passato) alle qualifiche ivi indicate.

            Del resto, diversamente opinando, pure il quadro scaturente dal combinato disposto del citato comma 25, con i commi 15, 16, 17 e 18, art. 44, D.Lgs. n. 95/2017, risulterebbe incoerente e talvolta d’impossibile attuazione pratica.

            L’effetto sostanziale di ciò sarebbe quello di perpetrare un’ingiustificata, l’ennesima, penalizzazione nei confronti degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria, che hanno diritto a vedersi riconosciuti i parametri (“+4”, ”+5”), la denominazione (“Coordinatore”), e la qualifica di Sovrintendente Capo con le riduzioni di anzianità, nella rispettiva qualifica, indicate nella tabella C  allegata al decreto legislativo di cui si discute anche con effetto retroattivo (ferma restando la decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017).

            In altri termini, quanti non si sono giovati delle riduzioni da ultimo introdotte per la promozione alle qualifiche di Assistente Capo, Sovrintendente, Sovrintendente Capo e Sostituto Commissario (o se ne sono giovati parzialmente) hanno diritto – come misura compensativa – ad accedere alla qualifica/denominazione/parametro superiore con una riduzione di tempi proporzionale a quella di cui non hanno fruito (cfr. Relazione Camera dei Deputati, “Verifica delle quantificazioni”, N. 525 – 12 aprile 2017, pag. 24: “la possibilità di conseguire promozioni in tempi più brevi al personale che ha acquisito alcune qualifiche secondo la previgente disciplina (articolo 44, comma 25)”; Schede lettura Senato; Relazione tecnica).

            Per comodità di lettura si riporta la tabella C allegata al decreto legislativo di cui si discute appena citata:

            Nel richiedere, pertanto, cortesi e circostanziati chiarimenti in ordine a quanto riportato, si invita altresì la S.V. a voler intervenire direttamente affinché si dia efficacia, nel senso su esposto, alla disposizione in parola al pari di quanto sta avvenendo nelle altre Forze di Polizia.

            A titolo esemplificativo, si allega copia della circolare telegrafica n. 333-D/E/9807 del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza (cfr. attribuzione della denominazione di “Coordinatore” agli Assistenti Capo e ai Sovrintendenti Capo).

            Nell’attesa, molti cordiali saluti. F.to Il Segretario Generale Angelo Urso

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