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Con riferimento allo schema di PCD trasmesso con nota n. 0428727 del 22 u.s. dell’Ufficio per le relazioni sindacali del DAP, si premette che questa Organizzazione Sindacale ritiene utile ed opportuno addivenire ad una regolamentazione organica della tutela di cui in oggetto, troppo spesso utilizzata impropriamente e addirittura a danno dei diritti della stessa Polizia penitenziaria.
Le richieste di trasferimento in sedi specifiche dopo un periodo di distacco o aspettativa sindacale non retribuita (unica eccezione la UIL) stanno assumendo proporzioni notevoli ed incidono in maniera significativa sui diritti e gli interessi legittimi di quanti aspirano ad ottenere l’assegnazione all’istituto penitenziario ambito attraverso le procedure di mobilità ordinaria (venendo com’è noto definite al di fuori di esse e con carattere di priorità) o in ragione di altri presupposti di legge.
Rispetto allo schema proposto, in ogni caso, si ritiene necessaria una riflessione congiunta da operare nell’ambito di un apposito confronto di cui si chiede la fissazione mediante la convocazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative.
Pur condividendone l’impianto complessivo, infatti, si reputa necessario chiarirne alcuni profili controversi e/o che potrebbero dar luogo a dubbi interpretativi e definire altresì determinati aspetti che – con l’articolato proposto – non verrebbero disciplinati.
È il caso, per esempio, della necessaria gradazione della “precedenza rispetto ad altri richiedenti” nei casi in cui vi siano altri dipendenti che vantino analoga precedenza in ragione di altri presupposti normativi (legge n. 104/92; art. 42-bis, D.Lgs. n. 151/2001; PP.CC.DD. del 5 novembre e dell’1 agosto 2013 in relazione all’eventuale soppressione di Reparti del Corpo di polizia penitenziaria; etc.).
Così come sembra eccessiva e contraddittoria la previsione di cui all’ultimo punto della bozza di PCD proposta (“[…] la competente Direzione Generale valuta l’istanza entro 30 giorni dalla ricezione”). Tale ipotesi, difatti, oltre a non essere condivisa, pare contrastare con lo stesso parere del Dipartimento della Funzione Pubblica richiamato dall’Amministrazione sancendo la possibilità di valutare (?) la domanda di trasferimento prescindendo da piani di mobilità e, pertanto, in forma individuale, antitetica al criterio di priorità.
Si fa espressa riserva, pertanto, di formulare più compiute osservazioni e proposte di integrazione/modifica nel corso della riunione richiesta.
Nell’attesa, molti cordiali saluti.

Nostra nota 8164

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