polizia penitenziaria top

logo trasparente

facebook newemail icon png clipart backgroundwhatsappyoutube playtwitter

 

 

Comunicato - Nella giornata di oggi è stata convocata la commissione di Garanzia per discutere sulle vertenze di seguito elencate:

1° CASO PROPOSTO DALL’O.S. UILFP Polizia Penitenziaria “Toscana”: La richiesta d’intervento della commissione era fatta nei confronti del Dirigente CGM della Toscana per il mancato decreto della commissione ex art. 26 DPR 395/95. NON DISCUSSO IN QUANTO CESSATO L’INTERESSE DA PARTE DELL’O.S A SEGUITO DELL’AVVENUTA ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE, ABBIAMO CHIESTO DI SOLLECITARE LA DISCUSSIONE PER LA RIVISITAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTINENTE ALLA COMMISSIONE IN QUESTIONE.

2° CASO PROPOSTO DALL’O.S. UILFP Polizia Penitenziaria “Toscana”: La richiesta d’intervento della commissione era fatta nei confronti del PRAP per la presunta violazione dell’art. 2 comma 1 del PIR, non avendo il Provveditore convocato le OO.SS. per la discussione delle materie contrattuali riferite ai posti di servizio e personale nell’ambito del PRAP Toscana nei 30 giorni dalla sottoscrizione del PIR. “IL RICORSO” E’ STATO ACCOLTO UNANIMANENTE E RICONOSCIUTA LA VIOLAZIONE.

L’art. 22 dice espressamente che gli accordi decentrati dovranno iniziare entro 30 gg dalla trasmissione del PIR e si dovranno concludere entro e non oltre 6 mesi. I lavori di fatto non sono mai iniziati e i sei mesi sono già quasi trascorsi!!!

3° CASO PROPOSTO DALLA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI “PAVIA”: La richiesta era fatta avverso la delibera della commissione arbitrale Lombardia del 16/01/2026 in quanto la Direzione Pavese non ha riportato nel bando d’interpello tutti i posti di servizio previsti da accordo decentrato, bensì un elenco di posti di servizio frutto di intese volte alla modifica del PIL non ancora formalizzate in accordo definitivo. “UNANIMAMENTE” E’ STATA CONFERMATA LA DELIBERA CAR LOMBARDIA IN QUANTO A SEGUITO DI STIPULA DI UN VERBALE DI RIUNIONE E’ NECESSARIO UN ARTICOLATO CHE RIPORTI GLI OBBLIGHI DELLE PARTI.

CASO PROPOSTO DALL’O.S. USPP: La richiesta era fatta avverso la delibera della commissione arbitrale di Milano per l’omesso inserimento da parte della Direzione della CC Como di una unità di Polizia Penitenziaria con l’incarico di coordinatore dell’area trattamentale, nonostante la vigente graduatoria d’interpello. “LA DISCUSSIONE DEL CASO E’ STATA RINVIATA PER INTEGRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE”.

5° CASO PROPOSTO DALL’O.S. UILFP Polizia Penitenziaria: La richiesta d’intervento della commissione era fatta in quanto in una riunione sindacale fissata per la sottoscrizione del PIR Lombardia, si è svolta un’ulteriore trattativa negoziale rispetto al previsto ordine del giorno, violando le prerogative sindacali. “IL RICORSO” E’ STATO ACCOLTO UNANIMANENTE E RICONOSCIUTA LA VIOLAZIONE.

“PROCEDURA DI CONCILIAZIONE”: In ultimo si è affrontata la discussione in merito alla corretta interpretazione del perimetro applicativo dell’art. 2 comma 20 ANQ che ha fatto registrare una crescente conflittualità tra le Parti, Pubblica e Sociali.

Su quest’ultimo argomento si è concordati che:

  1. Il principio dovrebbe essere l’obiettivo delle buone relazioni sindacali;
  2. In caso di violazione degli accordi sottoscritti non c’è obbligo di corrispondenza formale alle Direzioni e attendere necessariamente la risposta da parte delle Direzioni;
  3. Il tentativo di conciliazione deve riportare chiaramente la violazione degli accordi sottoscritti tra le Parti.

UN ABBRACCIO FRATERNO A TUTTI

Calogero Marullo

trasm_verb._e_delibere_comm_di_gar._21.4.2026.pdf

Potrebbe interessarti anche:

Scarica la nostra APP!

Notizie dal territorio - Desktop

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Elenco per istituto