Nota n. 9846 -  Vengono segnalate, pressoché su tutto il territorio nazionale, problematiche applicative dell’art. 3, lettera B5, sub a), dell’Accordo FESI sottoscritto in data 18 dicembre 2020, e verosimilmente correlate a difficoltà interpretative secondo alcuni indotte anche dalla nota n. m_dg.GDAP.04/03/2021.0084535.U del Suo Ufficio.  In particolare, per come riferito alla scrivente, le direzioni starebbero conteggiando nei turni utili alla corresponsione dell’emolumento ivi indicato unicamente quelli espletati nell’ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti nelle sezioni detentive (art. 40, DPR n. 82/99) dove sono stati allocati ristretti affetti da Covid-19 e quelli disimpegnati nei servizi di traduzione di detenuti positivi al Covid-19, con esclusione di Comandanti e Vice Comandanti del Reparto, Responsabili dei Nuclei Traduzioni e Piantonamento (di qualifica non dirigenziale) e Coordinatori/Responsabili di Reparto/Sezione detentiva.

            Quanto sopra sembra porsi in palese violazione dell’Accordo di cui si discute, nella parte suindicata, laddove prevede espressamente il riconoscimento del beneficio economico stabilito “… al personale, compresi i Comandanti di reparto presso gli istituti penitenziari per adulti e minori, i Vice Comandanti nonché i Responsabili dei nuclei traduzione e piantonamento, che: a) ha prestato servizio operativo che implica a qualsiasi titolo la gestione dei detenuti risultati affetti da Covid-19”.

            Se già da un’interpretazione letterale (ex art. 12 delle preleggi) non pare esserci alcun dubbio circa il tenore della previsione pattizia, in senso comprensivo delle figure invece escluse, anche a volersi esercitare in un’esegesi logica o sistematica non sembra possa giungersi ad arresto diverso, laddove – solo a voler esemplificare – sarebbe impossibile che il Comandante del Reparto possa prestare servizio di vigilanza ed osservazione di detenuti nelle sezioni detentive e quantomeno eccezionale che il Responsabile del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti possa essere direttamente impiegato in servizi di traduzione di detenuti.

            Del resto, sempre esemplificando, non si può certo avallare l’idea che il Comandante del Reparto, il suo Vice e i Responsabili di Reparto/Sezione detentiva non abbiano ad alcun titolo la gestione dei detenuti del Reparto o Sezione di rispettiva competenza o che non prestino servizio operativo.

            Atteso anche che la questione, se non coerentemente dipanata con assoluta urgenza, sarebbe inevitabilmente destinata a dar luogo a spiacevoli contenziosi, si prega la S.V. di voler cortesemente impartire ulteriori direttive che chiariscano inequivocabilmente la volontà delle Parti sottoscrittrici dell’Accordo, per come emerge finanche dal verbale di riunione del 26 novembre 2020, e di volerne fornire gentile notizia a questa Organizzazione Sindacale.

            Nell’attesa, i più cordiali saluti.