Nota n. 9246 -  Com’è noto, con il DM del 2 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, è stato disposto l’assorbimento di cinque sedi penitenziarie da parte di altrettanti Istituti “cittadini”, nonché la modifica di assetti relativi alla sezione distaccata (Altamura) della Casa Circondariale di Matera (già sezione distaccata della CC di Bari). Ciò, oltretutto, si è sommato a provvedimenti antecedenti, di paragonabile portata, quali, per esempio, la soppressione della Casa di Reclusione di Gorgona e la sua trasformazione in sezione distaccata della Casa Circondariale di Livorno, sancita con DM del 26 settembre 2013.

            Tali decretazioni presuntivamente riorganizzative, anche per l’insufficienza e l’inadeguatezza delle successive disposizioni e direttive di coordinamento, stanno causando innumerevoli difficoltà, pure di carattere prettamente operativo, nei diversi territori interessati e sembrano ben lungi dal raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e di riduzione della spesa che si prefissavano.

            Le conseguenze del nuovo assetto cui si è dato origine, infatti, vengono per lo più affrontate – e regolate – a normativa vigente, dando però luogo a una miriade di questioni e di dubbi interpretativi in buona parte derivanti dal fatto stesso che, appunto, la normativa vigente quando adottata non prevedeva e, probabilmente, non immaginava di dover disciplinare anche gli effetti amministrativi e operativi, che incidono pure su molte posizioni individuali degli appartenenti al Corpo assegnati alle sedi di cui si discute, dell’agglomerazione sotto un’unica gestione di quelle che originariamente erano più direzioni.

            Del resto, solo per esemplificare, basti pensare alla discrasia ingenerata dal diverso approccio alla questione che traspare fra il DM del 29 settembre 2017 e i PPCCDD del 29 novembre 2017. Difatti, mentre il primo, nell’individuare la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale amministrativo appartenente alle aree funzionali ed ai profili professionali del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, tratta le sedi accorpate come tali, i secondi, nel determinare le dotazioni organiche territoriali del Corpo di polizia penitenziaria, fissano organici parcellizzati per ciascuna delle sedi originarie.

            Quanto sopra pone il personale dipendente di quelle strutture, al pari di chi le dirige, alle prese con una sorta di ibrido, dalle dotazioni organiche comuni per alcune aree di operatori e diversificate per altre aree, ed, evidentemente, ingenera disallineamenti e storture anche in ordine ai riflessi sulle progressioni di carriera e sulla retribuzione complessiva (si pensi agli appartenenti alla Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria e agli effetti che derivano dall’operare, e avere competenza, su un “plesso” di un istituto che ne incorpora altri e il cui “livello di rilevanza” è stato determinato in ragione, appunto, dell’entità complessiva della struttura amministrativa).

            Per di più, capita sovente di assistere anche a una gestione quasi “promiscua” degli operatori, con il loro disinvolto e indiscriminato impiego nell’uno o nell’altro “plesso” o sezione distaccata della medesima direzione, con conseguenze pure sulla maturazione del punteggio utile ai fini della mobilità ordinaria (si pensi, questa volta, al punteggio aggiuntivo riconosciuto agli operatori in servizio presso la già CR di Gorgona dal PCD del 5 novembre 2012).

            Non è peraltro d’ausilio, per utilizzare un eufemismo, la circostanza che non sia stata ancora data attuazione al disposto della lettera h), 2o comma, art. 11, del citato DM del 2 marzo 2016, che – seppur a parere di chi scrive non direttamente correlata all’argomento – potrebbe quanto meno sgombrare il campo rispetto a ipotesi talvolta fantasiose.     

            Tanto premesso e considerato, altresì, che la riunione tenutasi sul tema in data 12 settembre 2018 (di cui si allega in copia il verbale) si è conclusa senza favorire alcuna determinazione compiuta e definitiva e con l’impegno del Direttore generale del personale e delle risorse protempore del DAP a proseguirla in altra data, si invita la S.V. a convocare le Organizzazioni Sindacali rappresentative per un confronto utile a una compiuta e risolutiva definizione della materia.

            Nell’attesa di un urgente riscontro, molti cordiali saluti.