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Nota n. 11.084 - L’art. 2 della legge indicata in oggetto ha fra l’altro introdotto la possibilità di fruire di 10 ore annue di permesso, in aggiunta alle tutele già previste da altre disposizioni legislative e contrattuali e con il riconoscimento di un’indennità economica e di contribuzione figurativa, per i dipendenti pubblici e privati affetti o con figli minori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in followup precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

         Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in particolare, per ovvie ragioni, pare possa avere effetto concreto solo la seconda ipotesi (figli minori affetti da…), contemplata nel 2° periodo, 2° comma, art. 2, della legge in parola.

         Al fine di favorire l’effettività dell’esercizio della nuova forma di tutela, si prega pertanto la S.V. di voler emanare opportune disposizioni applicative e procedurali, pure a seguito dei chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025.

         Nell’attesa, cordiali saluti.

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