Nota 9983 - Con nota n. m_dg.GDAP.09/12/2021.0456756.U a firma congiunta della S.V. e del Capo del DAP, sono state diramate le linee operative di cui in oggetto, volte fra l’altro a disciplinare i criteri e le modalità di verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, anti Covid-2019, per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, nonché le eventuali conseguenze in caso di sottrazione Più o meno parallelamente, sono state impartite analoghe direttive dalle altre Amministrazioni del Comparto Sicurezza, le quali, tuttavia, anche a seguito di precisazioni successive, si mostrano meno stringenti.

Ci si riferisce, ad esempio, ai casi di aspettativa per infermità richiesta antecedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 172/2021 o a quella disposta d’ufficio per coloro che abbiano già usufruito per intero del congedo straordinario spettante, per i quali non è prevista la procedura d’invito all’adempimento dell’obbligo vaccinale e, dunque, è esclusa – in caso di non assolvimento – la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e tutto ciò che ne consegue.

Equivalenti disposizioni sono state diramate pure in relazione a quanti abbiano richiesto la fruizione del congedo per assistenza al familiare convivente disabile grave, ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, prima dell’entrata in vigore del predetto decreto-legge, così come in relazione ad altri istituti.

Nell’allegare, pertanto, la nota n. 333-A/0023276 odierna del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si prega la S.V. di voler rivisitare la materia al fine di promuoverne l’uniformità applicativa, con i restanti operatori del Comparto, nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

Nell’attesa, molti cordiali saluti.